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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
omicidio stradale 2017-02-20


Omicidio stradale, attenuanti e accessorie


Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 1350 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: GIANNITI PASQUALE
Data Udienza: 30/11/2016



testo 2017-02-20


-
R

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di ... con la sentenza impugnata, su richiesta delle parti, ha applicato a Tizio ... - in relazione al duplice omicidio colposo (di Caio Pasquale e di Sempronia Domenica) allo stesso contestato, commesso in ... il ... 2014 ed aggravato dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale - la pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e tenuto conto della riduzione del rito, con sospensione della patente di guida per la durata di anni tre.

2.Avverso la suddetta sentenza di patteggiamento, tramite difensore di fiducia, propone ricorso l'imputato, non contestando quanto affermato dal giudicante in punto di competenza e discrezionalita' ad irrogare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ma lamentando omessa motivazione in punto di avvenuta comminazione della suddetta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni 3, cioe' in misura non pari al minimo e neppure assai prossima al minimo, a fronte di una pena patteggiata di anni 1 di reclusione che era stata parametrata verso il limite minimo. In definitiva, nella specie, da un lato vi sarebbe uno scollamento tra la applicazione della pena principale e la comminazione della pena accessoria e, dall'altro, tale scollamento non sarebbe stato affatto motivato.

3. Il ricorso e' fondato.

3.1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di ... nella impugnata sentenza ha esordito sottolineando: a) la circostanza che l'odierno ricorrente, sbandando, era andato a collidere con la vettura che procedeva nel senso di marcia opposto, determinando per l'appunto il duplice evento letale in contestazione; b) "l'assoluta gravita' del fatto" (a seguito del quale avevano perso la vita il conducente del veicolo antagonista e persona che su di esso viaggiava come trasportata); c) la circostanza che l'odierno ricorrente aveva concorso alla verificazione dell'evento, conducendo il veicolo ad una velocita' di non poco superiore al limite vigente sul tratto interessato dal sinistro (80 km/h in luogo dei prescritti 20 km/h) e comunque non adeguata alle circostanze di tempo (in considerazione del fatto che la carreggiata era bagnata per la pioggia ed il fondo stradale era reso viscida per il fango).

3.2. Tanto premesso, il Giudice del patteggiamento con motivazione contraddittoria;

-da un lato, ha ritenuto congrua la pena proposta dalle parti, parametrata verso il limite minimo (pena base: anni due e mesi 3 di reclusione), in considerazione del fatto che: a) il sinistro si era verificato per una concausa di eventi (tra i quali lo stato del manto stradale ed il fatto; i deceduti Annmaccapane Pasquale e Sempronia Domenica non indossavano le cinture di sicurezza); b) il segnale del limite di velocita' (20 km in caso di pioggia) era apposto in prossimita' di una curva ad ampio raggio, fuori del centro abitato, e, dunque, aveva rappresentato un "pericolo subdolo non visibile";

-dall'altro, ha determinato in anni 3, parametrandola verso il limite massimo la durata della sospensione della patente di guida (peraltro senza operare la riduzione per il rito), omettendo sul punto qualsivoglia specifica motivazione.

3.3. Occorre qui ribadire che nella giurisprudenza di questa Corte e' consolidato il principio secondo il quale la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e' imposta dalla legge, a prescindere dal fatto che le parti sulla sanzione penale abbiano stipulato un negozio di patteggiamento, e, pertanto, la sua applicazione e quantificazione e' sottratta alla disponibilita' delle parti, ma e' devoluta integralmente al giudice (cfr.,tra le tanti, Sez. 4, sent. n. 36868 del 14/03/2007, PG in proc. Francavilla, Rv. 237231).

Ma e' stato anche affermato che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura prossima a questa, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (cfr., tra le tante, Sez. 4, sent. n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Tanto precisato, occorre ricordare che l'art. 222 C.d.S., prevede che, nel caso di omicidio colposo stradale, quale quello per cui si procede, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e' fino a 4 anni (comma 2) e che detta sanzione e' diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (comma 3).

Orbene - poiche' nel caso di specie la sospensione della patente di guida e' stata applicata in misura prossima al massimo edittale senza alcuna motivazione ed in aperta violazione del disposto di cui all'art. 222 comma 3 C.d.S., la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio sul punto al Tribunale di ...

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di ...

Cosi' deciso il I 1/2016.

Il Consig nsore Il Presidente Pasquale i nniti Rocco Marco Blaiotta




2017-02-20 Segnalato da: Spataro - Fonte: cassazione




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