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La prova del sorpasso pericoloso - Ebook, Checklist e Modello

Il risarcimento del terzo trasportato
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
privacy 2019-10-31


Privacy: titolare o responsabile ?


Il Garante interviene in un caso limite, dando informazioni utili.



testo 2019-10-31


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N

NEWSLETTER N. 458 del 28 ottobre 2019

Privacy: Pa e servizi assicurativi, attenzione agli errori nei bandi di gara
E’ scorretto obbligare l’assicurazione vincitrice ad assumere l’incarico di responsabile del trattamento

Le pubbliche amministrazioni non devono inserire nei bandi di gara per i servizi assicurativi, l’obbligo per le compagnie aggiudicatarie di assumere l’incarico di responsabile del trattamento dei dati. L’assicurazione, infatti, ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati e della normativa di settore, mantiene la sua autonomia decisionale, in qualità di titolare del trattamento.

Lo ha chiarito il Garante per la privacy nel parere fornito a una società assicuratrice che si lamentava di non poter partecipare a gare per l’affidamento dei servizi assicurativi a causa di alcune clausole in merito al trattamento dei dati, a suo avviso errate, imposte dagli enti aggiudicanti. Alcuni enti pubblici, nonché alcune società controllate o partecipate, nel predisporre i capitolati, avevano infatti previsto l’obbligo contrattuale per le compagnie che offrivano servizi assicurativi (come polizze sugli infortuni o sulla responsabilità civile di terzi) di riconoscere la titolarità della Pa per le decisioni in merito al trattamento dei dati personali.

Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha precisato, invece, che la compagnia assicurativa deve assumere la posizione di titolare autonomo del trattamento. L’ente aggiudicante e la compagnia assicuratrice perseguono, infatti, interessi separati e distinti, che impediscono all’assicurazione di porre in essere un trattamento di dati “per conto” dell’ente aggiudicante. Tale autonomia è particolarmente evidente nella fase di gestione dei sinistri, laddove la compagnia debba decidere se liquidare direttamente un sinistro senza particolari formalità, ovvero avviare più puntuali verifiche o anche resistere in giudizio.

Nel suo parere, il Garante ha inoltre sottolineato che la compagnia assicuratrice deve comunque agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. Potrà dunque utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto e non per altre, quali ad esempio il marketing.

In un’ottica di responsabilizzazione (accountability) dei soggetti, pubblici e privati, che trattano i dati, prevista dal Regolamento europeo (Gdpr), l’Autorità ha comunque rimarcato l’utilità di inserire nei bandi di gara clausole che consentano di selezionare contraenti in grado di fornire le più idonee garanzie in materia di protezione dei dati personali.

fine del comunicato

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inizio del commento

In breve la P.A. non svolge ruoli assicurativi, quindi l'assicurazione che risarcisce svolge compiti propri per la valutazione del risarcimento.

Per questo e' titolare e non responsabile per conto della P.A. In poche parole non tratta i dati nel modo che la P.A. le puo' chiedere.

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In realtà alcuni hanno rilevato che la decisione, seppur corretta, potrebbe non essere motivata adeguatamente.

La nozione di titolare e responsabile da sempre crea problemi anche se in teoria e' chiara.

Il punto e' questo: la P.A. svolge trattamenti di natura ssicurativa ? No, pero' ha il trattamento della gestione dei dipendenti o comunque di chi subisce un sinistro nei propri locali di competenza.

Qui la P.A. tratta la richiesta di risarcimento, che puo' valutare.

L'impresa assicuratrice gestisce pero' la pratica tutta, valutando il quantum e il se in modo autonomo.

Sempre trattamenti di risarcimento danni.

L'unica differenza, che ho sollevato ad un seminario con personale del Garante, la P.A. non e' una impresa assicuratrice e non tratta i dati come li tratterebbe l'impresa assicuratrice, perche' la P.A. non fa l'assicuratore.

Entrambe risarciscono.

Si noti che e' frequente confondere gli aspetti civilistici con quelli di privacy. E' una affermazione condivisa dal WP29.

Va valutata come se non esistesse il codice civile, anche se poi si usano termini mutuati dal codice civile.

La P.A. tratta occasionalmente sinistri PER RISARCIRE.

L'assicurazione tratta sistematicamente sinistri PER VALUTARE L'INTERO RISARCIMENTO.

La distinzione e' sia nella finalità che nella modalità.

Un avverbio chiarisce piu' di ogni distinzione.

Tuttavia i documenti sono scambiati tra le parti qualora la P.A. voglia verificare l'attività dell'impresa.

In tal caso ?

Restano le finalità istituzionali, sistematiche, dell'attività svolta.

L'importante e' che vi siano istruzioni scritte.




2019-10-31 Segnalato da: Spataro - Fonte: spataro




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