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clasuole 2021-04-16


Antitrust: Consultazione in materia di clausole vessatorie: CV183


Polizza Infortuni Malattie e Garanzie Accessorie, polizza infortuni individuale

Comunicato 23/12/2020

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica CV183@agcm.it, dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione.



testo 2021-04-16


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A

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 CONSULTAZIONE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE

Partecipa:

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 Art. 37 bis del Codice del Consumo

(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni)

CV/183 LLOYD’S- OBBLIGO DI PERIZIA

Informata l’Autorità, si dispone la seguente consultazione ai sensi dell’art. 23, comma 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

IL PROCEDIMENTO

In data 22 dicembre 2020 è stato esteso sotto il profilo oggettivo il procedimento CV/183 Lloyd’s- Obbligo Di Perizia, avviato il 10 febbraio 2020 nei confronti di Lloyd’s di Londra (di seguito, Lloyd’s), in qualità di Professionista.

L’estensione del procedimento ha ad oggetto alcune clausole contenute nei certificati assicurativi stipulati con singoli consumatori, modelli Convenzione Wide Group ed. 2017, Polizza Infortuni Malattie e Garanzie Accessorie, polizza infortuni individuale PA2012, Infortuni linea persone professionali ed extraprofessionali modello 0919P, predisposti da Lloyd’s per la vendita della polizza “Assicurazioni infortuni”.

SETTORE ECONOMICO INTERESSATO DALL’ISTRUTTORIA

Servizi di assicurazione infortuni.

CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Costituiscono oggetto del presente procedimento le clausole di seguito trascritte, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori:

    Modelli di Polizze Convenzione Wide Group ed. 2017, Polizza Infortuni Malattie e Garanzie Accessorie, polizza infortuni individuale PA2012:

A) 17bis (Franchigia per invalidità permanente) delle Condizioni di Polizza

Salvo se diversamente indicato nella scheda di copertura, le somme assicurate per Invalidità Permanente da infortunio sono soggette ad una franchigia articolata come segue sulla somma assicurata:

    Da Euro 0 e fino ad Euro 700.000,00 non verrà corrisposta alcuna indennità per invalidità permanenti non superiori al 3% della totale. Se invece l’invalidità è superiore al 3% della totale, verrà corrisposta l’indennità solo per la parte eccedente; nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 10% della totale, l’Assicuratore liquida l’indennità senza deduzione di alcuna franchigia;
    Da Euro 700.000,00 e fino ad Euro 1.200.000,00: non verrà corrisposta alcuna indennità per invalidità permanenti non superiori al 7% della totale;
    Eccedente Euro 1.200.000,00 e fino ad Euro 2.000.000,00: non verrà corrisposta alcuna indennità per invalidità permanenti non superiori al 17% della totale.

Qualora in conseguenza di un infortunio, l’Assicurato riporti una Invalidità Permanente di grado superiore al 50% la somma assicurata per il caso invalidità Permanente verrà liquidata al 100%.

B) art. 18 (cumulo d'indennità) delle Condizioni di Polizza

Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muoia, gli Assicuratori corrispondono ai beneficiari designati o, in difetto alle altre persone indicate nell’art. 26 Condizioni Generali, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non richiederanno il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente da un infortunio la cui indennità sia stata concordata o offerta in misura determinata, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentarie o legittima.

C) art. 25 (controversie sull'assicurabilità delle persone e sulle conseguenze delle lesioni) delle Condizioni di Polizza

In caso di divergenza sull’assicurabilità delle persone ed ai sensi del precedente art. 19 sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni s/o sul grado di Invalidità permanente, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’ordine di medici avente giurisdizione del luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico dovrà risiedere nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato o al luogo di residenza del broker /Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce la Polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico.

E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 3 anni.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

    Polizza Infortuni linea Persone Professionali ed extra professionali - mod 0919P

Articolo 16 - Caso Invalidità Permanente

Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente, la Compagnia:

a) determina il grado di Invalidità Permanente sulla base delle percentuali stabilite nella tabella di cui all’allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (“Tabella INAIL”) e successive modifiche;

b) liquida un rimborso in percentuale sulla somma pattuita come segue:

Franchigia 3% fino a Euro 500.000,00;

Franchigia 10% oltre Euro 500.000,00

Nel caso in cui l’invalidità sia superiore al 10%, l’indennizzo sarà riconosciuto senza l’applicazione di alcuna franchigia.

Nel caso in cui l'invalidità sia uguale o superiore al 50% questa verrà indennizzata con il 100% del capitale pattuito.

La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene equiparata alla perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, il rimborso viene stabilito mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi non specificati nella tabella di cui al precedente punto a), il grado d’invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.

Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.

Articolo 36 -Controversie

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente competenza nel luogo ove debba riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici risiede presso la città Sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio dei Medici di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca successiva, da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Articolo 38 -Cumulo di indennizzo

[….] Il diritto all’indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato, o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi dell’Assicurato non oltre il quarto grado, l’importo liquidato od offerto.

PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Le clausole descritte, in sé, in collegamento tra loro e/o nel contesto dell’intero testo dei modelli contrattuali in cui sono incluse, appaiono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2 lettere b), d) e t), del Codice del Consumo in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché in violazione dell’articolo 35, comma 1, del Codice del Consumo.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

Ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”,  possono partecipare alla consultazione le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del Consumo.

MODALITA’ E TERMINI PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato i soggetti interessati possono prendere parte alla consultazione per iscritto, inviando i propri contributi attraverso la casella di posta elettronica CV183@agcm.it, dedicata alla consultazione in oggetto, indicando la loro qualificazione e l’interesse a partecipare alla consultazione.

I commenti ricevuti non saranno oggetto di pubblicazione, ma verranno acquisiti e potranno essere utilizzati in relazione al caso CV/183 Lloyd’s - Obbligo Di Perizia. I soggetti che inviano i commenti, ove ritengano sussistere elementi di riservatezza, sono tenuti a fornire contestualmente una versione non confidenziale dei contributi resi.

In proposito si richiede di inviare informazioni, dati di esperienza, osservazioni o commenti sulle clausole oggetto di consultazione utili ai fini della valutazione delle stesse ai sensi degli artt. 33 e segg. del Codice del Consumo.





Link: https://www.agcm.it/media/dett

2021-04-16 Segnalato da: Agcm - Fonte: agcm