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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
sentenze 2022-02-17


Alcoltest, avviso di assistenza con difensore di fiducia, nullità sanabile.


in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullita’ di ordine generale a regime intermedio che puo’ essere tempestivamente dedotta,..., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’articolo 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato
Cassazione 10 novembre 2021| n. 40550.



testo 2022-02-17


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 in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullita’ di ordine generale a regime intermedio che puo’ essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’articolo 180 c.p.p. e articolo 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’articolo 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018....).

Difatti, nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullita’ di carattere assoluto e le inutilizzabilita’ c.d. patologiche, con la conseguenza che l’irritualita’ dell’acquisizione dell’atto probatorio e’ neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignita’ di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito ....


Ne’ tale orientamento puo’ ritenersi superato dalle recenti decisioni di Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, ..., Rv. 281333, che non si riferisce ad un giudizio abbreviato, come confermato dalla prima censura formulata dal ricorrente, con cui si e’ denunciata la mancata remissione in termini per accedere al rito abbreviato, e Sez. 4, n. 8862, del 19/02/2020, ..., Rv. 278676, che non affronta affatto il problema della sanatoria della nullita’ in conseguenza della scelta del rito abbreviato e non contiene, pertanto, alcuna argomentazione idonea a ribaltare il consolidato orientamento formatosi.


Peraltro, tale orientamento giurisprudenziale e’ oggi confluito nell’articolo 438 c.p.p., comma 6-bis, ai sensi del quale la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullita’, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilita’ delle inutilizzabilita’, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.


3. Solo per completezza, in ordine alla prima censura, avente ad oggetto l’esercizio dei poteri di integrazione probatoria di ufficio del giudice di appello nel giudizio abbreviato, va ricordata la recente Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, ..., Rv. 280968 – 01, secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 441 c.p.p., comma 5, puo’ riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilita’ all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui e’ soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessita’ ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti – in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell’imputato non puo’ fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l’eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilita’ di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria. Tale principio va letto congiuntamente a quello secondo cui nel giudizio abbreviato d’appello il giudice puo’ esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perche’ la previsione dell’articolo 441 c.p.p., comma 5, che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, e’ estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessita’ della prova non e’ censurabile in sede di legittimita’, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, ..., Rv. 248181).


4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.





Link: https://renatodisa.com/provoca

2022-02-17 Segnalato da: Spataro - Fonte: renatodisa




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