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Diritto:Assicurativo 2001-03-29 - Pdf - Stampa

La legge 5.3.2001 n.57, pubb. in GU n.66 del 20.3.2001: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", contiene importanti disposizi

La legge 5.3.2001 n.57, pubb. in GU n.66 del 20.3.2001: "Disposizioni in materia ... Fonte: euro

 

LL'Avv. Giuliari ci segnala che la legge in questione contiene i nuovi criteri e misure di liquidazione del danno biologico, in attesa della definitiva disciplina organica della materia.

In particolare la collega segnala che i liquidatori delle compagnie, forse per non aver visto il testo letterale della norma contenuta in una legge la cui rubrica ufficiale sembra non aver nulla a che vedere con il tema in oggetto, tendono ad applicare la nuova regolamentazione ai sinistri in corso di liquidazione.
Il testo prevede invece espressamente, e secondo noi non avrebbe potuto essere altrimenti, che la nuova disciplina si applica ai sinistri "avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Riportiamo per comodità di lettura i commi 2 – 3 – 4 – 5 – 6 dell'art.5 della legge citata. il testo integrale è disponibile sul sito del parlamento, al link che vi forniamo.

"2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT."


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2001-03-29 Chi: Marisa Bonanno Fonte: euro Link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/elelenum.htm








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