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Assicurazioni 2006-01-20 - Pdf - Stampa

Tribunale di Nola, sentenza del 12.10.2005 -Risarcimento danni da circolazione autoveicoli - auto pirata -fonte: www.iussit.it

Danni prodotti da auto pirata a conducente di ciclomotore: domanda nei confronti del Fondo, ex art.19 lettera b) legge 990 del 1969, in assenza di denuncia del fatto - procedibilità - assenza di dichiarazioni nel "rapporto" del drappello della p.s. presso l'ospedale - irrilevanza - danni - responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto - trasporto di altra persona sul ciclomotore - mancanza del casco protettivo - corresponsabilità del danneggiato - onere probatorio -

Fonte: Web

 

NNella sentenza -Denuncia del fatto. Tale onere non può ritenersi sussistente ai fini della procedibilità della domanda, non essendo in alcun modo previsto dalla legge, la quale, sul punto, si occupa di dettare regole specifiche soltanto all'art.22, perseguendo, in quella sede, il diverso scopo di agevolare una soluzione bonaria che ponga fine stragiudizialmente all'insorgere della lite. La mancanza della denuncia non può che rilevare in relazione alla prova della sussistenza del sinistro e della effettiva impossibilità di identificare il veicolo investitore. -Accertamento della corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro. L'esame della condotta del danneggiato è rimesso al giudice, il quale potrà rilevare l'esistenza del fatto colposo del danneggiato anche ex officio. -Risarcimento danni. Trattandosi di debito di valore, devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

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TRIBUNALE DI NOLA II Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Notaro, ha pronunciato la seguente; SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1472 del registro generale degli affari contenziosi per l'anno 2000, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione di autoveicoli, vertente TRA TIZIO, rappresentato e difeso dagli avv. … e …., giusta mandato a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.to presso lo studio del primo sito in Casalnuovo di Napoli, … -attore- E Le Assicurazioni Generali s.p.a.., quale impresa designata per il F.G.V.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. … in Nola, …, rappresentati e difesi giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione dal medesimo avvocato. -convenuta- Conclusioni All'udienza del 19.5.2005 entrambe le parti si riportavano alle conclusioni di cui all'atto introduttivo. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 14-17.3.2000 TIZIO conveniva in giudizio la Le Generali Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S. in persona dei legali rappresentati p.t. per sentire condannare la società assicuratrice, previa declaratoria della responsabilità esclusiva del conducente dell'auto investitrice nella causazione del sinistro, al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, dall'evento alla data di deposito della sentenza, nonché interessi sulla somma risultante, dalla data di deposito all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario; esponeva che, il 3.7.1999, alle ore 23,40 circa, mentre procedeva a bordo del ciclomotore piaggio tg. XXXXX telaio n. ……. di proprietà di TIZIO Cxx, improvvisamente veniva investito e sospinto al suolo, unitamente al conducente, da una vettura proveniente da tergo; che il conducente della vettura investitrice, si allontanava rapidamente dal luogo del sinistro, senza fermarsi e senza dar modo di rilevare gli estremi del veicolo; che, in conseguenza del fatto, esso TIZIO riportava lesioni e contusioni alla persona tali da rendere necessario il ricorso alle cure dei sanitari della clinica Villa dei Fiori di Acerra; che, per la gravità delle lesioni, veniva ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Napoli e che il fatto veniva denunziato alle competenti autorità; che erano rimaste inevase tutte le richieste formulate alla convenuta assicurazione. Si costituiva la società assicuratrice, la quale contestava la domanda, evidenziando che la stessa non risultava documentata nei presupposti di fatto e di diritto richiesti ex art.21 legge 990 del 1969; eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, per essere la domanda formulata in via generica, tanto da non consentire adeguata difesa; aggiungeva, infine, che l'evento andava ascritto ad esclusiva colpa della controparte, sì da aver creato tutte le condizioni per il verificarsi del sinistro; chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità ex art.163 e 164 c.p.c. e/o la inammissibilità e/o l'improcedibilità ai sensi dell'art.21 legge n.990 del 1969, ed in ogni caso il rigetto della stessa per infondatezza, con vittoria di spese e competenze del giudizio; in subordine contenere il risarcimento del danno nel rispetto di quanto stabilità dall'art.21 cit.; rigettarsi la domanda afferente il riconoscimento della rivalutazione e degli interessi, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte. All'esito dell'istruzione, espletata mediante acquisizione documentale, prova per testi e c.t.u. medica sulla persona dell'attore, sulle trascritte conclusioni, la causa veniva riservata in decisione all'udienza sopra indicata, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

Motivi della decisione In via pregiudiziale, si osserva che risulta provata la condizione di procedibilità di cui all'art.22 della legge 990 del 1969 (vds. racc. del 12.8.1999, mentre la presente controversia è stata instaurata con la notifica della citazione del 17.3.2000). Tanto premesso, alla luce delle considerazioni svolte dalla difesa della convenuta, occorre affrontare, prima di ogni altra ed in termini generali, prescindendo per il momento dalla effettiva prova della sussistenza o meno della denuncia da parte dell'attore, la questione relativa alla procedibilità della domanda nei confronti del Fondo, ex art.19 lettera b) legge 990 del 1969, in assenza di denuncia del fatto. In proposito occorre precisare, come del resto questo giudice ha già avuto modo di evidenziare in altre pronunce, che tale onere non può ritenersi sussistente ai fini della procedibilità della domanda, non essendo in alcun modo previsto dalla legge, la quale, sul punto, si occupa di dettare regole specifiche soltanto all'art.22, perseguendo, in quella sede, il diverso scopo di agevolare una soluzione bonaria che ponga fine stragiudizialmente all'insorgere della lite. Del resto che non si tratti della surrettizia introduzione di una condizione di procedibilità lo si può argomentare dal fatto che, anche le decisioni che aderiscono a tale impostazione, pervengono ad una statuizione di rigetto nel merito e non certo ad una pronuncia, in rito, di improcedibilità della domanda; peraltro, non si vede perché una facoltà concessa al soggetto a tutt'altro fine, essendo connessa alla punizione del colpevole in ambito penalistico, debba influenzare il diritto al risarcimento del danno, ove si consideri che il legislatore, coevamente, nel riformare entrambi i codici di rito a cavallo tra gli anni ottanta e novanta del secolo trascorso, ha inteso imboccare la strada della tendenziale autonomia dei due giudizi. Pertanto il discorso non può che riguardare il merito ed in particolare il piano della prova del fatto, potendo, infatti, il comportamento tenuto dai presunti danneggiati che agiscono nei confronti del Fondo, nel caso in cui si riscontrino incompletezze o omissioni, assumere, semmai, rilevanza in ordine alla dimostrazione della effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni al fatto allegato, ovvero della impossibilità di identificare il veicolo investitore. Ed è questo soltanto, infatti, il significato che deve attribuirsi a quella giurisprudenza che richiama l'attenzione sul particolare rigore che deve assumere l'accertamento in parte qua, non potendo essere, per le ragioni esposte, in alcun modo condiviso l'approdo cui sembra pervenire, nella sua assolutezza, questo tribunale, nel precedente indicato dalla convenuta (sent.104 del 2005, giudice D'Ancona, richiamata per parafrasi e stralcio in conclusionale, ma non prodotta agli atti), nella parte in cui l'avvio di ricerche ed indagini su input del danneggiato, quand'anche rivelatesi infruttuose, assurgerebbe addirittura a vero e proprio presupposto imprescindibile perché si possa configurare l'obbligazione risarcitoria in capo al Fondo, nell'assoluta assenza di dati testuali che autorizzino una simile interpretazione. Né, sotto altro profilo, appare ben chiara l'osservazione talvolta proposta con specifico riferimento a quella che si vuole essere la ratio che imporrebbe al danneggiato di denunciare il fatto, ratio che riposerebbe nella necessità di non precludere all'impresa designata di esercitare i propri diritti ex art.29 legge 990 del 1969. Ciò, invero, sembra introdurre una singolare responsabilità a carico del danneggiato avente azione diretta nei confronti dell'impresa assicurativa per la r.c.a., sul modello di quella dettata in generale per l'assicurato dall'art.1916 comma 3 c.c., di cui, ancora una volta, non v'è traccia nell'ordinamento (si ricordi, comunque, che, a mente di tale ultima disposizione, ciò opererebbe su di un piano distinto, posto che eventuali profili di responsabilità in capo all'assicurato per il pregiudizio al diritto di surroga, non incide 'direttamentè sul suo diritto all'indennizzo). Sicché deve ribadirsi che la mancanza della denuncia non può che rilevare in relazione alla prova della sussistenza del sinistro e della effettiva impossibilità di identificare il veicolo investitore. Peraltro, al riguardo, passando ad esaminare il merito, si osserva che il teste ascoltato durante l'istruzione della causa ha affermato di essere stato convocato, qualche giorno dopo il sinistro, insieme all'attore, dalla Polizia di Stato di Acerra e di aver reso in quella sede una dichiarazione simile a quella oggetto della sua testimonianza nel corso del presente giudizio. Ciò induce a ritenere, conformemente a quanto allegato da parte attrice, sebbene in comparsa conclusionale, ma in risposta alle osservazioni della convenuta, che, in relazione al sinistro oggetto di causa, sia stato comunque aperto un procedimento penale, considerato, altresì, che, con ogni verosimiglianza, una volta recatosi il TIZIO presso un presidio ospedaliero pubblico quale l'ospedale Cardarelli di Napoli, secondo prassi, il sinistro sia stato portato dai sanitari all'attenzione delle autorità di polizia, le quali, per l'astratta configurabilità del reato di omissione di soccorso, procedibile d'ufficio, erano tenute a trasmettere la notizia alla procura della Repubblica. D'altro canto non possono essere addebitate inadempienze istruttorie sul punto alla difesa di parte attrice, posto che, nel corso dell'istruzione, era stata la compagnia assicuratrice a domandare di essere autorizzata alla acquisizione del "rapporto" del drappello della p.s. presso l'ospedale Cardarelli. Né rileva il fatto che, in quella sede non siano state rilasciate dichiarazioni dal TIZIO, potendosi osservare che, alla luce della successiva deposizione del teste, il quale, come si è visto, riferiva di essere stato convocato dalla Polizia di Acerra una decina di giorni dopo il sinistro insieme all'attore, era semmai onere di chi aveva interesse a contestare l'attendibilità di quanto raccontato, domandare, ex art.184 bis c.p.c., l'acquisizione di quelle dichiarazioni presso il commissariato acerrano, non rinvenendosi elementi per contestare la veridicità di quanto affermato dal teste in udienza. Infatti, nel suo complesso, l'intera deposizione del teste appare credibile. Egli riferiva di trovarsi, alle ore 23,00 circa, insieme all'attore sul ciclomotore del TIZIO, mentre percorrevano in Acerra il c.so Garibaldi, in direzione Duomo; che avevano oltrepassato il passaggio a livello di circa cinquanta metri, quando venivano tamponati; di aver potuto intravedere l'auto investitrice, individuandone il modello in una Y10 di colore scuro, ma di non essere riuscito a prendere il numero di targa, perché la stessa si allontanava rapidamente. L'orario in cui è avvenuto il fatto, in condizioni di visibilità non proprio ottimali, anche se in presenza di illuminazione pubblica; la presumibile ridotta esistenza di condizioni di traffico, considerata sempre l'ora in cui si è verificato l'evento, che consentiva all'auto investitrice di procedere speditamente e di allontanarsi altrettanto rapidamente; le modalità stesse dell'investimento, con l'impatto avvenuto da tergo, che, con ogni ragionevolezza deve aver colto di sorpresa il TIZIO ed il teste Cicero, giustificano, diversamente da quanto osservato dalla difesa della compagnia, la circostanza che quest'ultimo non sia riuscito a rilevare il numero di targa (peraltro non può non evidenziarsi che i due, all'improvviso, venivano scaraventati in terra ed anzi il TIZIO, secondo quanto riferito dal teste, andava ad impattare contro un palo posto a bordo strada, dopo aver perso il controllo del mezzo); per le medesime ragioni è comprensibile come anche coloro che dopo il sinistro si apprestarono a soccorrere i due, non abbiano avuto modo di accorgersi del fatto e di rilevare il numero di targa. Pure le lesioni riportate dall'attore appaiono compatibili con la dinamica descritta ed il tutto collima cronologicamente anche con la documentazione sanitaria prodotta agli atti, di tal che deve ritenersi che effettivamente il fatto sia avvenuto per effetto del tamponamento da tergo, da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, del ciclomotore guidato dal TIZIO. Tanto, prescindendo dalla verifica circa l'ammissibilità della relativa istanza, induce a ritenere superflua, non rinvenendosi motivi per dubitare della circostanza, la richiesta di acquisizione del fascicolo penale n.23528/99/44, aperto a carico di ignoti presso la procura della Repubblica di Nola, di cui alle note di replica formulate da parte attrice, in risposta alle osservazioni della convenuta. Occorre a questo punto esaminare le osservazioni che la difesa della compagnia svolge in comparsa conclusionale circa la corresponsabilità del TIZIO nella determinazione dei danni, ciò perché egli, da un lato, in violazione dell'art.170 cds., trasportava altra persona sul ciclomotore; dall'altro, perché, considerata l'ubicazione delle lesioni, ad avviso della convenuta, era sprovvisto di casco protettivo. E' bene precisare immediatamente che, in comparsa di risposta, la compagnia assicuratrice si era limitata in via del tutto generica a sostenere che il sinistro per il quale è causa si sarebbe verificato per colpa unica ed esclusiva dell'attore, che "seppur da ciclista, mantenendo una condotta censurabile per imprudenza e negligenza, ha creato tutte le condizioni per il verificarsi del fatto". Dal tenore semantico dell'osservazione, deve ritenersi che, così facendo, il procuratore della Le Generali s.p.a. abbia inteso invocare la colpa esclusiva nella produzione dell'evento in capo al TIZIO. Contenendo il più il meno, si stima, secondo logica, che, con tale osservazione, la difesa della società convenuta invochi anche l'accertamento della corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro. Tanto premesso opina il tribunale che, alla luce della ricostruzione della dinamica del fatto, certamente il profilo relativo alla asserita mancanza del casco protettivo non ha inciso in alcun modo nella produzione dell'evento pregiudizievole, rilevando semmai sul piano dell'aggravamento dei danni. Ciò induce brevemente - posto che, come si vedrà, anche aderendo all'opposta tesi, ad avviso di questo giudice, ciò comunque non porterebbe ai risultati che la difesa della compagnia assicuratrice si prefigge - ad esaminare la questione riguardante l'interpretazione dell'art.1227 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c. in tema di responsabilità aquiliana, e ai rapporti che intercorrono tra i due commi di cui è composta la disposizione in parola. Invero, secondo l'opzione interpretativa che risulta, da un punto di vista logico sistematico preferibile, il comma 1° sarebbe applicabile alle ipotesi di corresponsabilità sul fatto che ha provocato il danno, sicché quest'ultimo sarebbe richiamato terminologicamente nella disposizione, quale danno-evento; per contro, il comma 2 riguarderebbe le conseguenze lesive dell'evento e, pertanto, il cd. danno-conseguenza. Da ciò discenderebbe che, contemplando il comma 2 un'ipotesi di eccezione in senso stretto - atteso che, come è stato rilevato, il fatto addebitato al danneggiato si pone come totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante - il rilievo dalla convenuta sarebbe oramai precluso in considerazione della circostanza che non è stato proposto nei termini di cui all'art.180 comma 2 c.p.c.. Secondo altri, però - e la tesi è prevalente anche in giurisprudenza (per es. Cass. n.240 del 2001) - non facendosi distinzione nell'ambito delle due disposizioni di cui è composta la norma tra danno-evento e danno-conseguenza, il comma 1° atterrebbe al concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno, mentre il comma 2 riguarderebbe l'ipotesi di danno riconducibile eziologicamente al solo danneggiante, ma tale che avrebbe potuto essere impedito o attenuato attraverso la condotta del danneggiato, con l'ulteriore conseguenza che questa riguarderà fatti posteriori al verificarsi del danno (sia consentito dissentire sul punto, sol che si consideri che la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza appartiene all'ambito della dottrina che lo enuclea in via interpretativa dal contenuto delle norme, di tal che nulla prova il fatto che la distinzione non sia stata esplicitata testualmente nel corpo dei commi di cui è composto l'art.1227 c.c.). Entrambe le tesi addossano però, in ogni caso, l'onere della prova di dimostrare la sussistenza del fatto colposo da addebitare al danneggiato, su chi ne invoca la sussistenza, di tal che, tornando al caso di specie, parte convenuta non può limitarsi a sostenere che il TIZIO era privo del casco di sicurezza, ma deve curare di provare la sua affermazione a meno che ciò non emerga in maniera inconfutabile dagli atti, posto che, aderendo alla seconda opzione ermeneutica di cui si è dato conto, trattandosi di eccezione in senso ampio, l'esame sarebbe comunque rimesso al giudice, il quale potrà rilevare l'esistenza del fatto colposo del danneggiato anche ex officio. Ciò non può ritenersi nella specie considerando esclusivamente la collocazione e la tipologia delle lesioni sofferte, le quali ultime, semmai, riguardando per lo più la parte anteriore del viso, non necessariamente sarebbero state scongiurate dall'utilizzazione di un casco non integrale (oltretutto è rilevante osservare che le lesioni possono essere state determinate anche dalla violenza diretta dell'urto), risultando, sotto altro profilo e ad ulteriore conferma della ricostruzione fattuale del sinistro, compatibili con un urto contro un paletto, come lo stesso c.t.u. ha rilevato. D'altro canto, anche l'ulteriore addebito mosso al TIZIO - l'aver trasportato un passeggero sul proprio ciclomotore - alla stregua delle risultanze dell'istruzione e della dinamica del sinistro, soprattutto in considerazione di quanto già osservato circa il fatto che l'urto, con ogni ragionevolezza, è avvenuto del tutto inopinatamente, non appare sufficiente per ritenere che ciò abbia inciso sulla sua produzione (mentre, in assenza, in concreto, di dati che possano, nel caso di specie, far propendere per un giudizio di segno diverso, le ulteriori argomentazioni relative alla tipologia costruttiva dei ciclomotori, appaiono in verità smentite, in astratto, dalla pratica con cui questi mezzi vengono realizzati, tenuto conto, altresì, dello specifico modello sui cui marciava l'attore; si consideri, infatti, che la modifica del disposto di cui all'artl170 cds è prossima alla sua entrata in vigore). Circa l'entità del risarcimento e partendo dal danno emergente sub specie di danno biologico - da liquidarsi, secondo la 'svoltà impressa dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, ex artt.32 cost. e 2059 c.c. -, ritiene il tribunale che possa certamente essere condivisa la consulenza tecnica d'ufficio, essendo questa, adeguatamente motivata e non avendo la convenuta addotto elementi specifici di rilievo, tale da contraddire gli esiti cui il consulente è pervenuto, eccettuate le osservazioni relative alla mancata valutazione dell'uso del casco che sono da ritenersi superate alla luce di quanto precedentemente esposto. Questi ha accertato che l'inabilità temporanea totale è stata di gg.34, mentre quella parziale, al 50%, di gg.30 e al 25%, sempre di gg.30; mentre il danno di natura permanente all'integrità psico-fisica - comprensiva di tutte le sue componenti - risponde all'11 %. Circa tale ultimo profilo, infatti, secondo l'ausiliare del giudice, il danno può ritenersi pienamente stabilizzato ed insuscettibile di miglioramenti, tanto che non sono neppure prospettabili ulteriori spese mediche. Pertanto, alla luce del valore di punto di cui alle tabelle relative al danno biologico in uso preso questo tribunale, al TIZIO è dovuta, a tale titolo, la somma di euro 17.548,08 (valore del punto euro 1734,00; coefficiente d'età al momento del fatto 0.920; pertanto 1734,00 x 0,920 = 1595,28 x 11 = 17.548,08). A titolo di inabilità temporanea si ritiene che per il grado del pregiudizio sofferto questa debba essere riconosciuta all'incirca nel valore medio (che è da ricomprendere nella forbice tra euro 38,71 ed €.53,00 al giorno) di euro 45,00 al giorno e pertanto euro 1.530,00 per I.T.T. (45 x 34); euro 673,00 per I.T.P. al 50% (45 x 30 :2); euro 337,50 per I.T.P. al 25% (45 x 30 : 4), per un totale di euro 2542,50 Di tal che a titolo di danno biologico complessivamente inteso è dovuta la somma di euro 20.090,58. Al TIZIO è inoltre da riconoscere il danno morale di natura transeunte (che sarebbe oramai svincolato dall'accertamento circa la rilevanza penale della condotta del danneggiante la quale, peraltro, nella specie deve comunque ritenersi, con ogni evidenza, sussistente), da quantificarsi, alla luce dei pregiudizi certo non lievi e della situazione determinatasi dopo l'incidente, con la necessità di sopportare ulteriori sofferenze, nella misura della metà di quello biologico di carattere permanente e pertanto nella misura di euro 8.774,04. Le spese mediche che sono state documentate ammontano ad euro 117,29 e, tutto considerato, anche in via forfettaria, le stesse vanno liquidate all'attualità nella misura di euro 200,00. Pertanto, tutto considerato al TIZIO è dovuta la somma di euro 29.062,62. Tutte le predette somme sono liquidate all'attualità, essendo state prese, quale parametro di riferimento, come si è detto, le tabelle attualmente 'in vigorè presso questo tribunale. Trattandosi di debito di valore, devono essere accordati la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (3.7.1999), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base, in relazione ai diritti, delle tabelle in vigore al momento dell'espletamento dell'attività. P.Q.M. Il Tribunale, sulla domanda proposta da TIZIO, nei confronti della Le Generali Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata per il F.G.V.S. in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda, dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto in ordine alla causazione del sinistro stradale verificatosi in data 3.7.1999; a1) per l'effetto, condanna la predetta compagnia assicuratrice al pagamento della somma di euro 29.062,62 liquidata all'attualità, oltre interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento, da computarsi sulla minor somma - ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (3.7.1999) -, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi; oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma così ottenuta, fino all'effettivo soddisfo; b) condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 149,43 per spese, cui va aggiunta la somma corrisposta per anticipazione fatta per spese di c.t.u. (liquidate come da provvedimento del 9.3.2005 in euro 34,60 per spese ed euro 500,00 per onorario, oltre iva e c.p.a.); euro 1412,51 per diritti ed euro 2.900,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cap, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Nola, così deciso in data 12 ottobre 2005. Il giudice istruttore dott. Francesco Notaro


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2006-01-20 Chi: Pietro.danto@libero.it Fonte: Web








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