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Dizionario 2007-02-02 - Pdf - Stampa

Classe di merito - novità

Novità: DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese. (GU n. 26 del 1-2-2007)

 

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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7 - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese. (GU n. 26 del 1-2-2007) - testo in vigore dal 2-2-2007

Art. 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:


Nuovo contratto ? Si applichi la migliore precedente classe di merito
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.

4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».

3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».

4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».

5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

 L'Isvap cosi' si pronuncio' nel 2000:

Circolare ISVAP del 7 novembre 2000

Per valorizzare comportamenti prudenti nella guida dei veicoli, per rafforzare le finalità di prevenzione della sinistralità e accrescere la chiarezza delle norme contrattuali questo Istituto ritiene necessario invitare tutte le imprese a disciplinare alcuni aspetti concernenti l'assunzione dei rischi r.c.auto con formule tariffarie che prevedano variazioni in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

1 Ipotesi nelle quali le imprese sono invitate a riconoscere all'assicurato la possibilità di usufruire della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà.

Come noto l'art. 8 L. 990/69 riconosce all'assicurato, in caso di vendita del veicolo, il diritto di chiedere all'assicuratore che il contratto relativo al veicolo alienato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Al riguardo si ritiene che possano ricomprendersi nella disciplina di cui al citato art. 8 L. 990/69 le ipotesi, di seguito specificate, ove parimenti ricorrono i presupposti della identità del proprietario e della unicità del veicolo così da consentire agli assicurati di conservare la classe di merito maturata.

Per tener conto di tale interpretazione evolutiva della normativa vigente, più favorevole ai consumatori, si ravvisa l'esigenza che le imprese modifichino le condizioni di polizza con riferimento ai casi sottoindicati che, per la loro generalità e ricorrenza, possono interessare tutta la categoria degli assicurati del ramo r.c.auto.

1.1 Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato. Nei casi di documentata demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo l'Istituto invita le imprese a prevedere la facoltà per l'assicurato di richiedere che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata.

1.2 Consegna in conto vendita del veicolo assicurato.

Nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, l'Istituto invita le imprese a prevedere la facoltà per l'assicurato di richiedere che il contratto relativo a tale veicolo sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà. Qualora l'incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l'assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, le imprese sono tenute a prevedere specifiche regole assuntive per tale rischio.

1.3 Furto del veicolo.

Le imprese sono invitate a prevedere nelle proprie condizioni contrattuali la possibilità per l'assicurato, in caso di furto del veicolo, di conservare su altro veicolo di sua proprietà la classe di merito maturata , purché il nuovo contratto sia stipulato entro un termine congruo di sei mesi/un anno dalla data del sinistro.

1.4. Informativa agli assicurati

Le imprese e le reti distributive sono tenute a fornire agli assicurati le informazioni più opportune in ordine alla possibilità di mantenere la classe di merito acquisita nelle ipotesi sopra delineate.

2 Possibilità per il proprietario del veicolo assicurato che abbia acquistato altro veicolo di mantenere la classe di merito maturata.

Vi è infine un altro aspetto di carattere generale in ordine al quale pervengono numerosi reclami e che risulta essere oggetto di ricorrenti quesiti: la possibilità per il proprietario di veicolo assicurato che abbia acquistato altro veicolo di mantenere la classe di merito maturata sul primo veicolo. Nell'attuale sistema tariffario con formule personalizzate in relazione al verificarsi o meno di sinistri tutti i veicoli di nuova immatricolazione e quelli assicurati per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico vengono normalmente inseriti nella classe di ingresso, individuata generalmente per quanto riguarda la formula "bonus/malus" nella classe intermedia, sotto il profilo del premio da pagare, tra la classe meno elevata (la prima) e quella con premio più alto (la diciottesima). Trattasi di una disciplina contrattuale non essendovi, al riguardo, previsioni di legge o regolamentari. Nel quadro di liberalizzazione tariffaria e delle condizioni assuntive introdotto dalle direttive comunitarie di terza generazione, le imprese possono modificare, e ciò in concreto diverse imprese hanno fatto, il numero delle classi di merito, i coefficienti di sconto e di penalizzazione conseguenti rispettivamente all'assenza o presenza di sinistri nel "periodo di osservazione", la classe di ingresso dei veicoli. In questo contesto liberalizzato e aperto alla concorrenza, l'Istituto ritiene che le imprese, al fine di premiare gli assicurati che hanno dimostrato di tenere una guida prudente, possano prevedere nelle proprie condizioni di polizza, tenuto conto del necessario equilibrio tecnico tariffario, che il contratto relativo ad altro nuovo veicolo di proprietà del medesimo soggetto sia assegnato a una classe diversa e più favorevole di quella d'ingresso, compresa la medesima classe di merito maturata sul precedente veicolo.

° ° ° ° °

Le imprese sono tenute a dare pubblicità alle modifiche apportate presso ogni punto vendita secondo quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 260/95 in modo che tutti gli assicurati possano prendere conoscenza delle modificazioni più favorevoli introdotte.

Il Presidente (Giovanni Manghetti)

Circolare ISVAP n. 420/D del 7 novembre 2000


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2007-02-02 Chi: Spataro Link: http://www.isvap.it








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