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Circolare 2007-02-06 - Pdf - Stampa

ISVAP - regolamento sull'indennizzo diretto ed obblighi informativi

- REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI (Gazzetta Ufficiale N. 224 del 26 Settembre 2006) Fonte: Isvap

 

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LL’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA la necessità di disciplinare l’attestazione sullo stato del rischio in conformità all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA altresì la necessità di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità all’art. 191, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti; ciò al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalità di disdetta del contratto r.c.auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta più consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la competitività tra le imprese

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per: a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) "imprese" o "assicuratore": le imprese di assicurazione autorizzate in Italia

all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonchè le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, ivi abilitate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

c) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore": l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo settembre 2005, n. 209;

d) "contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

e) "attestazione sullo stato del rischio": il documento che l’impresa è tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

f) "classe di merito": categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dall’impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata;

g) "periodo di osservazione": il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;

h) "regole evolutive": modalità definite dall’impresa relative alla variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f;

i) "sinistro riservato" o "sinistro posto a riserva": sinistro per il quale l’impresa ha appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;

j) "sinistro eliminato come senza seguito": sinistro riservato ai sensi della precedente lettera i), per il quale l’impresa, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la appostazione a riserva;

k) "contratto di leasing": contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Art. 2

(Obblighi di comunicazione)

1.Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.

2.L’obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l’assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.

3.Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all’art. 132, comma 1 del decreto.

Art. 3

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione è redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 1 e contiene

le seguenti informazioni: -la data di scadenza del contratto; 2

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 -eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente; -indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.

Art. 4

(Obbligo di rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio)

1.Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2, l’attestazione sullo stato del rischio.

2.L’obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.

3.Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l’attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.

4.Le imprese inviano un’attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all’applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese prevedono modalità per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all’assicuratore che presta la copertura.

5.Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze:furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione , e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’articolo 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni.

Art. 5

(Rilascio di duplicati dell’attestazione sullo stato del rischio)

1.Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell’attestazione sullo stato del rischio, l’assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.

2.Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l’assicuratore rilascia a quest’ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

3.Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.

Art. 6

(Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio)

1. L’attestazione contiene:

a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;

b) il nome del contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la

denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica; c) il numero del contratto di assicurazione; d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero,

quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del

veicolo assicurato; e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata; g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per

l’annualità successiva e la classe di conversione universale come definita nell’allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;

h) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;

i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato; j) la firma dell’assicuratore.

Art.7

(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.

Art. 8

(Consegna dell’attestazione sullo stato del rischio all’assicuratore - Validità dell’attestazione)

1. All’atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna l’attestazione sullo stato del rischio.

2. Il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio è pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità della relativa attestazione si intende posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.

3. Qualora all’atto della stipulazione del contratto il contraente si trovi nell’impossibilità di consegnare all’assicuratore l’attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All’atto della consegna l’assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione stessa e calcola l’eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.

4. In deroga al comma 2 la validità dell’attestazione sullo stato del rischio è posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del contratto a cui si riferisce, a condizione che il contraente abbia dichiarato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

5. Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all’estero di un veicolo precedentemente assicurato, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purchè in corso di validità.

6. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni. l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

7. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l’utilizzatore dello stesso può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate: -la circolare Isvap n. 111 dell’8 marzo 1989; -la circolare Isvap n. 260 del 30 novembre 1995; -la circolare Isvap n. 420 del 7 novembre 2000; -la circolare Isvap n. 502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a

B.6;

-la circolare Isvap n. 555 del 17 maggio 2005.

Art. 10

(Modalità organizzative)

1. Le imprese predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.

Art. 11

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’Isvap. E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Autorità. 5

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore Il 1 gennaio 2007


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2007-02-06 Chi: Spataro Fonte: Isvap Link: http://www.isvap.it








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