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Antitrust 2007-05-18 - Pdf - Stampa

L'Europa vuole che le imprese assicuratrici rispondano per le condotte anticoncorrenziali

Cartelli: risarcire i danni per condotta anticoncorrenziale
Affari economici e monetari - 25-04-2007 - 02:04
Fonte: Parlamento europeo

 

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Cartelli: risarcire i danni per condotta anticoncorrenziale
Affari economici e monetari - 25-04-2007 - 02:04
Una concorrenza libera e non falsata è indispensabile per la vitalità del mercato interno, l'eccellenza imprenditoriale, gli interessi dei consumatori e gli obiettivi dell'UE. E' quanto afferma il Parlamento, sottolineando la necessità di misure volte ad agevolare i ricorsi per il risarcimento dei danni provocati da comportamenti anticoncorrenziali. I deputati chiedono inoltre di riconoscere alle vittime la possibilità di avviare azioni legali collettive.
 


Adottando la relazione di Antolín SÁNCHEZ PRESEDO (PSE, ES), il Parlamento segnala che le regole comunitarie di concorrenza non avrebbero un effetto dissuasivo e la loro efficacia sarebbe compromessa se coloro che tengono comportamenti vietati potessero beneficiare di vantaggi nel mercato o godere dell'immunità per le violazioni commesse, a causa di ostacoli al procedimento di risarcimento del danno. Occorre quindi agevolare le azioni avviate dai rappresentanti dell'interesse pubblico e dalle vittime, poiché i cittadini o le imprese che subiscono un danno come conseguenza di una violazione del diritto della concorrenza debbono avere la possibilità di ottenere un risarcimento.



In proposito, i deputati sottolineano l'esigenza di attuare le norme del trattato UE in maniera uniforme, indipendentemente dal carattere amministrativo o giudiziario dell'autorità che adotta la decisione. Ritengono poi che l'obiettivo sia di pervenire a procedure e ad una situazione in cui una decisione definitiva di un'autorità garante della concorrenza o di un'autorità giudiziaria abbia «carattere vincolante per tutti gli Stati membri». Per proteggere la concorrenza e i diritti delle vittime, inoltre, tutte le autorità giudiziarie devono poter adottare misure cautelari, svolgere atti istruttori e sfruttare i loro poteri di istruzione se necessario. Propongono poi che, nei procedimenti giudiziari, i fatti siano reputati provati quando l'autorità giudiziaria competente sia convinta dell'esistenza di una violazione e di un danno, nonché di un nesso di casualità tra i due.



D'altro lato, il Parlamento chiede di «promuovere la concorrenza e non le controversie». Pertanto preferisce che si favoriscano soluzioni rapide e amichevoli a carattere extragiudiziale e che si agevolino gli accordi giudiziari nel caso di ricorsi per danni derivati da comportamenti anticoncorrenziali.



In ogni caso, per i deputati, il risarcimento eventualmente riconosciuto al ricorrente dovrà avere carattere compensativo e non potrà superare il danno emergente e il lucro cessante effettivamente subiti, in modo da evitare un arricchimento ingiusto. Potrà inoltre tenere conto della reale capacità della vittima di mitigare tali perdite. Nel caso di cartelli, tuttavia, la relazione suggerisce che i primi ricorrenti che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nel quadro di programmi di clemenza non dovranno essere considerati responsabili in solido con gli altri trasgressori.



Ai fini di giustizia e per ragioni di economia, rapidità e coerenza, il Parlamento ritiene che si debba riconoscere alle vittime la possibilità di intraprendere volontariamente azioni legali collettive, sia direttamente sia attraverso un'associazione il cui statuto indichi che il suo obiettivo consiste in tale iniziativa. Le autorità giuridiche devono inoltre essere in grado di tener conto della diversa situazione economica delle parti. Il livello delle spese dovrà basarsi su criteri ragionevoli e oggettivi che tengano conto del tipo di procedimento e comprendere le spese derivanti dal procedimento giuridico.



Il Parlamento esorta poi la Commissione a adottare con la massima tempestività degli orientamenti volti a fornire un aiuto alle parti al momento di quantificare il danno subito e stabilire il nesso di causalità, dando priorità all'elaborazione di una comunicazione concernente l'avvio di azioni legali autonome e contenente raccomandazioni per la presentazione di ricorsi ed esempi per i casi più frequenti. Dovrebbe anche preparare un Libro bianco con proposte dettagliate per facilitare la conduzione di azioni da parte di privati "individuali" e "a seguito di" per il risarcimento di danni per comportamenti che violino le norme di concorrenza comunitarie, e considerare eventualmente l'opportunità di un adeguato quadro giuridico.



Background - la Causa "Manfredi vs Lloyd Adriatico" su un'intesa tra compagnie di assicurazione sulla maggiorazione dei primi dell'RC Auto



Nel luglio 2006, la Corte di giustizia ha emesso una sentenza in merito a una questione pregiudiziale sollevata dal Giudice di pace di Bitonto riguardo alle azioni di risarcimento danni proposte contro la Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, la Fondiaria Sai SpA e l’Assitalia SpA. Scopo di queste azioni era di far condannare tali compagnie di assicurazioni alla restituzione delle maggiorazioni dei premi dell'assicurazione RC auto, maggiorazioni che erano state versate a seguito degli aumenti applicati da dette società in forza di un’intesa dichiarata illecita dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.



Per la Corte, un’intesa o una pratica concordata come quella in oggetto costituisce una violazione delle norme nazionali sulla tutela della concorrenza se ha un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze di detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante. I giudici, inoltre, ritengono che il Trattato deve essere interpretato nel senso che «chiunque ha il diritto di far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata» e, quando esiste un nesso di causalità tra essa e il danno subito e «di chiedere il risarcimento di tale danno».



In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, precisa la sentenza, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, designare i giudici competenti, nonché stabilire il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno e i criteri che consentono la determinazione dell’entità del risarcimento del danno causato. Per i giudici, inoltre, dal principio di effettività e dal diritto del singolo di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza, «discende che le persone che hanno subito un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi».





23/04/2007


Antolín SÁNCHEZ PRESEDO (PSE, ES)
Relazione sul Libro verde: "Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie"
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 23.4.2007
Votazione: 25.4.2007


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2007-05-18 Chi: Spataro Fonte: Parlamento europeo Link: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopres








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