Emendamento | 2007-06-13 - Pdf - Stampa |
L'emendamento sul rimborso delle spese legali nell'indennizzo diretto era dall'inizio precluso |
Una lettura che ci viene proposta dall'autore al link indicato. Riportiamo su autorizzazione dell'autore che ci ha inviato il testo per segnalarlo ai nostri lettori Fonte: Stefano Mannacio
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E’ durata fin troppo tempo la bufala, assurta a leggenda metropolitana, dell’approvazione in Aula dell’emendamento presentato dall’On. Mantini con un comunicato stampa del 29 maggio, la cui conseguenza sarebbe stato il ripristino, almeno in prima lettura, delle spese di assistenza per la consulenza e l’assistenza legale (dizione pericolosa per i patrocinatori stragiudiziali) con il seguente formulato:
“All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato e nel caso in cui questi si sia avvalso di assistenza o consulenza legale, l’impresa provvede al pagamento dei relativi compensi professionali, dietro presentazione di fattura, in misura comunque non superiore alla quota del 10 per cento del risarcimento li quidato; l’impresa provvede inoltre al rimborso degli eventuali costi sostenuti dal danneggiato per consulenza medico-legale in caso di danni alla persona». ”
L’emendamento invece e’ stato, purtroppo, PRECLUSO e non APPROVATO come si può comprendere dalla lettura attenta degli atti parlamentari che abbiamo prodotto il 30 maggio o da una sintesi delle votazioni elaborata dall’ufficio relazioni istuzionali dell’ANIA che si può trovare qui.
N.B. Pare che le organizzazioni che hanno diffuso tale notizia abbiano finalmente corretto il tiro, anche se con motivazioni “singolari”. Bene da una parte, dieci giorni di ritardo dall’altra.