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Assicurazioni 2007-10-31 - Pdf - Stampa

Cassazione Civile, 24 ottobre 2007, n.22317

l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto, di regola, la corresponsione dell'indennità al danneggiato - che ha facoltà di richiederla a lui direttamente - entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile - limitatamente a interessi e rivalutazione - tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio Fonte: Unarca.it

 

C

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 8 giugno – 24 ottobre 2007, n. 22317
Presidente Fiduccia – Relatore Travaglino
Pm Golia – difforme – Ricorrente N. – Controricorrente Reale Mutua Assicurazioni Spa
In fatto

Con atto di citazione del 6 aprile 1992, gli eredi di L. Z. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Brindisi, L. N., D. R. (in proprio e quale esercente potestà sul figlio minore M. I.), nonché le compagnie di assicurazioni "Reale Mutua Assicurazioni" e "La Previdente", esponendo:


- che, in conseguenza di un incidente stradale, erano deceduti, in agro di Brindisi, R. I. -conducente e proprietario di un'autovettura Fiat Uno, assicurata con la compagnia “La Previdente” - e L. Z., terzo trasportato nell'auto;


- che in sede penale era stata accertata, nella percentuale rispettivamente del 30 e del 70%, la misura della responsabilità dell'incidente in capo all'I. e a L. N., conducente dell'altra vettura coinvolta nel sinistro, assicurata, a sua volta, con la compagnia Reale Mutua;


- che essi attori (rispettivamente, genitori e fratello) di L. Z. avevano titolo a pretendere il risarcimento del danno conseguente al decesso del prossimo congiunto sia nei confronti del N. che degli eredi dell'I. (oltre che nei confronti delle rispettive compagnie di assicurazione);


- che la Reale Mutua Assicurazioni, avendo messo a disposizione il massimale (di 100 milioni di lire) con grave ritardo, doveva ritenersi obbligata, a titolo di mala gestio, ad integrare la somma versata corrispondendo agli istanti interessi e svalutazione come per legge.


La compagnia assicurativa La Previdente, costituitasi in giudizio, eccepì che gli attori avevano già percepito, da entrambe le società assicuratrici interessate, la complessiva somma di 109 milioni di lire, da ritenersi ampiamente satisfattiva delle rispettive pretese risarcitorie. Offrì, banco iudicis, al fine di tacitare definitivamente ogni pretesa risarcitoria, l'ulteriore somma di 15 milioni.


L. N., nel costituirsi ed eccepire in limine che, agli attori, andava riconosciuto soltanto il diritto al risarcimento del danno morale, chiese che l'eventuale eccedenza delle poste risarcitorie rispetto alla somma di 100 milioni (massimale di polizza relativa alla sua autovettura) fosse posto a carico della Reale Mutua Assicurazioni, responsabile nei suoi confronti di mala gestio per il ritardo con cui aveva messo a disposizione il ricordato massimale.
La Reale Mutua Assicurazioni, infine, costituitasi a sua volta in giudizio, eccepì di aver messo a disposizione dei danneggiati l'intero importo del massimale ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna emessa a carico del N. Di qui, l'inconfigurabilità di ogni ipotesi di mala gestio a suo carico, della quale, ad ogni buon conto, avrebbe potuto (a suo dire) dolersi il solo assicurato, e non anche i danneggiati.


Il giudice di primo grado respinse la domanda proposta nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni, accogliendo per quanto di ragione quella avanzata nei confronti degli altri convenuti, e condannò il N., gli eredi di R. I. e "La Previdente" al pagamento in solido della somma di L. 256.000.000, previa detrazione di complessive L. 124.000.000 quali importi già versati, maggiorati della svalutazione e degli interessi dalla data di ciascun versamento a quella della sentenza.


La corte di appello di Lecce, investita delle impugnazioni proposte, in via principale, dal N., e in via incidentale dalla Milano assicurazioni (incorporante, nelle more, della Previdente) e dagli eredi Z., respinse i primi due gravami e accolse quest'ultimo (con il quale gli Z. avevano lamentato, da un canto, l'erroneità della esclusione, nei loro confronti, di una mala gestio da parte della Reale Mutua, dall'altro, l'esiguità del danno morale così come liquidato in primo grado), osservando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:


- quanto all'appello incidentale Z., che il tribunale, nella liquidazione del danno non patrimoniale, aveva applicato un calcolo degli interessi sulla somma liquidata erronea nonché penalizzante per i danneggiati, e aveva altresì errato ritenendo inammissibile l'azione proposta dai medesimi per sentir dichiarare la Reale Mutua Assicurazioni responsabile anche ultramassimale (per interessi e rivalutazione) nei loro confronti, avendo il difensore degli istanti rivolto alla compagnia la prima richiesta risarcitoria il 10.10.1986, e non avendo quella provveduto sino al 13.11.1987 (data alla quale fu erogata la sola provvisionale disposta dal giudice penale), versando poi l'intero importo del massimale di polizza soltanto nel 1991, ad oltre 4 anni di distanza dalla prima richiesta;


- quanto all'appello incidentale della Milano Assicurazioni, che esso era infondato, giusta sentenza (in tema di rivalutazione di importi corrisposti) di questa Corte n. 12788 del 1998;


quanto al gravame principale del N. (che dal suo canto invocava l'applicazione delle regole della mala gestio ed. "propria" nei confronti del suo assicuratore Reale Mutua), che esso andava del pari respinto, non avendo l'appellante "provato né allegato" fatti specifici di mala gestio, ed essendosi limitato, di converso, a lamentare genericamente il ritardo con cui il massimale di polizza era stato corrisposto, comportamento che, "pur integrando anch'esso un'ipotesi di mala gestio, giustificava la condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi e del maggior danno in favore del danneggiato esercitante l'azione diretta, ma non anche al pagamento dell'intera differenza tra il danno liquidato e il massimale di polizza".
Avverso tale sentenza, L. N. proporrà ricorso per cassazione sostenuto da 2 motivi di gravame.


Resiste con controricorso la società Reale Mutua Assicurazioni.


Sono agli atti memorie difensive tempestivamente depositate dal solo resistente.

In diritto

Il ricorso è fondato.


Con il primo motivo, si duole il ricorrente della violazione e falsa, applicazione delle norme di cui agli artt. 1176, 1218, 1223, 1225, 1375, 1882, 1917, 2043, 2054, 2697 c.c., agli artt. 18, 22 e 24 L. 990/1969, nonché della omessa e/o insufficiente, motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Con il secondo motivo, lamenta ancora il ricorrente un ulteriore vizio di contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione, meritano accoglimento per quanto di ragione.


Evidenzia il ricorrente come, sin dal momento della sua costituzione in giudizio in prime cure, egli avesse chiesto la condanna solidale della propria compagnia assicuratrice con riferimento all'intera somma dovuta agli attori, ed ancora che gli fosse riconosciuto il diritto a rivalersi, nei confronti della medesima compagnia, con riguardo all'intera somma liquidata e posta a suo carico per danni, rivalutazione monetaria, interessi e spese giudiziali, il tutto a cagione della responsabilità da mala gestio della Reale Mutua per l'ingiustificato ritardo nella messa a disposizione del massimale assicurativo, massimale che, se tempestiva-mente devoluto ai danneggiati, avrebbe ampiamente soddisfatto le relative pretese risarcitorie.


L'errore del giudice di appello, dunque - opina il ricorrente - sarebbe consistito, da un canto, nel riconoscere il ritardo colpevole della società, e, dall'altro, nel non trarne la dovuta conseguenza, in fatto e in diritto, di riconoscere la fondatezza della propria pretesa, avendo egli allegato e provato, ab imo litis, oltre all'ingiustificabile ritardo nella messa disposizione, la capienza del massimale all'epoca dell'incidente.


La doglianza è complessivamente fondata.


Pur avendo correttamente ricordato, in sentenza, la più recente giurisprudenza di questa corte in tema di responsabilità da mala gestio c.d. "propria" e "impropria" dell'assicuratore nei confronti, rispettivamente, dell'assicurato e del terzo danneggiato (Cass. 10725/2003, a mente della quale, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione dell'assicuratore ha ad oggetto, di regola, la corresponsione dell'indennità al danneggiato - che ha facoltà di richiederla a lui direttamente - entro i limiti del massimale di polizza, peraltro superabile - limitatamente a interessi e rivalutazione - tutte le volte in cui l'assicuratore stesso colpevolmente mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio.

A tale obbligazione nei confronti del danneggiato può, peraltro, aggiungersi, sempre a carico dell'assicuratore, un'ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante/assicurato - sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l'onere economico del danno provocato dal colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l'indennizzo al danneggiato, onere derivante dal comportamento tenuto dal suo assicuratore in violazione dei principi di correttezza e buona fede -, danneggiante che ben può pretendere il ristoro di tale danno facendo a sua volta valere quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita "da mala gestio", che si differenzia, peraltro, dalle conseguenze della predetta "mala gestio" che l'assicuratore subisce nei suoi rapporti diretti con il danneggiato, venendo in questione, nel rapporto con il danneggiante - assicurato, l'ammontare di quanto quest'ultimo si veda costretto a pagare in più rispetto a quello cui sarebbe stato tenuto se 1'assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non tralasciando occasioni di pagare per tempo il dovuto.

A tanto consegue che, mentre la responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 c.c. in quanto obbligazione da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria - e dunque, da un lato, trova il suo unico presupposto nella mora, dall'altro, richiede la prova, quanto al danno, della sola parte eccedente gli interessi di mora -, quella nei confronti del danneggiante/assicurato - la quale - già di per sé - non incontra il limite rappresentato dal "massimale di polizza" - si colloca in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione, ex art. 1218, in conseguenza di un comportamento contrario a diligenza e buona fede - e l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore postula allora anche l'allegazione dei comportamenti colpevoli che la sostanziano, mentre la determinazione del "quantum" sarà agevolmente commisurabile sulla base degli esiti del giudizio di responsabilità dell'assicurato verso il danneggiato -; Cass. 17831/2002, secondo cui la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore per "mala gestio" - e cioè per colpevole ritardo nella corresponsione dell'indennità o comunque nel mettere a disposizione il massimale di polizza - è configurabile solamente nei confronti dell'assicurato, mentre, nei riguardi del danneggiato, in caso di esercizio di azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, a carico dell'assicuratore è viceversa configurabile l'eventuale ritardo ingiustificato nell'adempimento della sua obbligazione in favore del terzo danneggiato che ha promosso tale azione, con pagamento degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

In tal caso, tuttavia, gli interessi e l'eventuale maggior danno non vanno rapportati alle somme liquidate come danno originario, ma al massimale di polizza, atteso che, entro detto ammontare, l'obbligo dell'assicuratore deriva dall'art. 1917 cod. civ., onde il colpevole ritardo nel versamento dell'indennizzo può assumere rilievo autonomo ex art. 1224 cod. civ. solo se la somma spettante in via definitiva al danneggiato superi il massimale stesso.

La condanna dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1224 citato non determina in ogni caso per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla condanna pronunciata contro il danneggiante - che non incontra il limite del massimale -, atteso che quando, come nella specie, il danno originario sia inferiore al massimale di polizza, il superamento del massimale può aversi soltanto per rivalutazione e interessi, ossia per gli stessi fatti sui quali è fondata la responsabilità dell'assicuratore ex art. 1224 cit., onde i danneggiati non possono cumulare gli effetti dell'inadempimento dell'obbligazione - di valore - a carico del danneggiante con gli effetti dell'obbligazione - di valuta - a carico dell'assicuratore, dovendo perciò ritenersi che il credito dei danneggiati resti unitario nei confronti di danneggiante e assicuratore che sono obbligati in solido fino alla concorrenza dei loro debiti) , la corte di merito non ha poi fatto buongoverno di tali principi, avendo, con motivazione apodittica (oltre che smentita dai fatti di causa) escluso sic et simpliciter che "il N. avesse provato e allegato tali fatti specifici di mala gestio": affermazione (oltre che inesatta in parte qua, dovendo il danneggiante soltanto "allegare" e non anche "provare" i, fatti di mala gestio addebitati all'assicuratore) smentita dai fatti del processo, sì come fedelmente riportati dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, ove è chiaramente evidenziata la puntuale e documentata allegazione, da parte sua, dei fatti di mala gestio dell'assicuratore e delle sue conseguenze sulle vicende risarcitorie ad essa conseguenti.


Il ricorso è pertanto accolto, il procedimento rinviato ad altra sezione della corte di appello di Lecce che, nell'attenersi ai principi di diritto suesposti, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La corte accoglie il ricorso p.q.r., cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla corte di appello di Lecce in altra composizione.


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2007-10-31 Chi: Spataro Fonte: Unarca.it Link: http://www.unarca.it/








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