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Assicurazioni 2007-10-31 - Pdf - Stampa

Cassazione Civile, 21 settembre 2007, n.19492

"qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non tro-va applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo." Fonte: Unarca.it

 

C

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 11 luglio – 21 settembre 2007, n. 19492

Presidente Di Nanni – Relatore Trifone

Pm Apice – difforme – Ricorrente ... – Controricorrente ...

Svolgimento del processo

Con decreto notificato il 30.4.1997 il pretore di Vicenza ingiungeva a Daniela ... di pagare a Gianfranco

... la somma di lire 36.772.727, importo reclamato dal ricorrente per ingiunzione a titolo di regresso per avere

egli (condannato in solido con Daniela ... a risarcire i danni alla persona trasportata sul veicolo della stessa)

corrisposto alla danneggiata l’intero risarcimento liquidato con sentenza del tribunale di Vicenza.

Avverso il decreto Daniela ... proponeva opposizione, che era accolta dal pretore di Vicenza, il quale revocava

l’ingiunzione, in quanto la condanna del tribunale nel giudizio di risarcimento del danno non recava alcuna

statuizione in ordine al diritto di regresso nei confronti dell’opponente, non essendo stata al riguardo avanzata alcuna

domanda da Gianfranco ....

Con la medesima sentenza il pretore dava atto che si era formato il giudicato sulla rinuncia della persona

danneggiata al suo diritto al risarcimento dei danni nei confronti di Daniela ... e precisava che il giudicato

formatosi sulla domanda risarcitoria del terzo nei confronti del ... non aveva per l’opponente altra valenza che

quella di documento da cui il giudice avrebbe potuto attingere elementi di giudizio.

Sulla impugnazione del soccombente provvedeva la Corte d’appello di Venezia con la sentenza pubblicata il giorno

8 luglio 2002, che, in accoglimento del gravame, rigettava l’opposizione ad ingiunzione e condannava Daniela

... alle spese del doppio grado del giudizio.

Ai fini che ancora interessano, i giudici dell’appello consideravano che:

a) il giudicato formatosi nel giudizio di risarcimento del danno poteva essere rilevato d’ufficio;

b) nel predetto giudizio per danni la persona danneggiata, congiunta di Daniela ..., non aveva inteso rinunciare

la risarcimento dei danni per la quota eventualmente gravante sulla stessa quale coobbligata, ma aveva voluto

soltanto rinunciare ad agire nei confronti della cognata;

c) il giudice adito per il risarcimento, in coerenza con tale premessa circa il proposito della danneggiata di agire nei

confronti del solo Gianfranco ..., aveva emesso pronuncia di condanna solidale a suo carico.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Daniela ..., che ha affidato l’accoglimento

dell’impugnazione a due motivi.

Ha resistito con controricorso Gianfranco ....

Motivi della decisione

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione o la falsa applicazione delle norme di cui agli art.

1299 e 2055 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.p. – la ricorrente critica l’impugnata sentenza nella parte in cui ha

ritenuto ammissibile l’azione di regresso nonostante che la sentenza definitiva in tema di risarcimento del danno, che

pure aveva accertato la paritetica responsabilità di essa ricorrente nella causazione del sinistro stradale, nulla avesse

stabilito circa il diritto di regresso dell'obbligato ..., il quale non aveva proposto la relativa domanda.

Assume che l'azione di regresso presupponeva ex ante l'intervenuta affermazione del diritto di ripetizione in

giudizio, nel quale essa ricorrente avrebbe potuto far valere le sue ragioni ed opporre l'intervenuta rinuncia della

danneggiata nei suoi confronti.

Sostiene che, in virtù dei criteri che regolano l'onere della prova, Gianfranco ..., che aveva agito in regresso ai

sensi dell'art. 1299 c.c. nei confronti di essa istante Daniela ..., avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di

tutte le condizioni dell'azione, le quali non potevano essere derivate con effetto di giudicato dalla sentenza definitiva

in tema di risarcimento dei danni reclamato dall'infortunata nei soli confronti di Gianfranco ..., perché costui,

nel relativo giudizio, non aveva richiesto l'accertamento dell'obbligazione solidale risarcitoria di essa istante ...

al fine di potersene avvalere per la esperibilità del diritto di regresso spettante all'altro obbligato in solido che per

l'intero aveva soddisfatto il creditore.

Precisa che il ... aveva "omesso un passaggio obbligato e propedeutico che avrebbe reso legittima l'azione

esecutiva contro l'altro obbligato", non avendo compulsato l'azione cognitiva di regresso.

La censura - la cui sostanziale valenza si incentra nella critica alla decisione del giudice di secondo grado laddove,

contrariamente a quello che aveva stabilito il tribunale, ha ritenuto che la sentenza definitiva del tribunale contenesse

l'accertamento con gli effetti del giudicato delle condizioni dell'azione di regresso dell'obbligato solidale passivo - è

fondata.

Ai sensi dell'art. 1306, primo comma, cod. civ. i condebitori solidali, i quali non abbiano partecipato al giudizio

conclusosi con la condanna di uno di essi, hanno, di fronte al giudicato, veste di terzi rispetto al creditore, non meno

che nei confronti del coobbligato che agisca in via di regresso, e, come terzi, sia nel primo che nel secondo caso, non

subiscono gli effetti propri della cosa giudicata.(Cass., n. 5591/82), a meno che non sia intervenuta l'accettazione da

parte di tutti i condebitori in solido del giudicato intervenuto tra uno di loro e il creditore, nel qual caso non è

applicabile, nel giudizio di regresso instaurato dal condebitore soccombente, il principio di cui alla suddetta norma

dell'inapplicabilità del giudicato.

La norma dell'art. 1306, primo comma, cod. civ. (che costituisce applicazione alla particolare categoria delle

obbligazioni solidali del generale principio dell'art. 2909 ce. per cui gli effetti del giudicato si producono solo tra le

parti, i loro eredi o aventi causa) non impedisce, tuttavia, al debitore escusso di agire in rivalsa verso il condebitore

solidale, adducendo il fatto di aver dovuto soddisfare le ragioni del comune creditore, fermo restando che il

convenuto, in questo secondo giudizio, è libero di proporre tutte le eccezioni idonee a paralizzare la pretesa

dell'attore, anche in relazione a quanto già accertato nella precedente causa, cui non ha partecipato (Cass., n.

2469/2003).

Questa Corte, pertanto, ha precisato (Cass., n. 19934/2004; Cass., n. 8106/2006; Cass., n. 10042/2006) che la

persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della

solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo

trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una

sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale

diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna

dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito

dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia

esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale

accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del

credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio

(rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia,

comunque, rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto.

Orbene, questo giudice di legittimità - che può stabilire della sussistenza di un giudicato interno o esterno

procedendo direttamente al relativo accertamento con cognizione piena mediante diretta valutazione ed

apprezzamento degli atti del processo, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito

(Cass., sez. un., n. 226/2001; Cass., sez. un., n. 10977/2001; Cass. n. 1099/2006) - rileva che la sentenza emessa dal

tribunale di Vicenza, con la quale, provvedendo sulla domanda di danni avanzata dall'infortunata Esterina ..., il

convenuto Gianfranco ... è stato condannato all'intero risarcimento dei danni riportati dall'attrice, non può fare

stato nei confronti di Daniela ... quanto al conseguente diritto di regresso dell'obbligato solidale.

Infatti, nel giudizio risarcitorio, da un lato Gianfranco ... non ha esercito l'azione di regresso né ha richiesto, in

vista del regresso, che il tribunale si pronunciasse anche sulla graduazione delle rispettive colpe e, per altro verso, la

infortunata Esterina ... non ha rinunciato alla parte del credito corrispondente all'eventuale grado di

responsabilità di Daniela ... né ha rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti della stessa.

Né il giudice del merito, inoltre, ha accertato se Daniela ... abbia accettato il giudicato intervenuto tra

l'infortunata e Gianfranco ....

L'impugnata sentenza, invero, ha dato atto espressamente del fatto che la danneggiata ... non aveva inteso

rimettere alla ... la quota del suo debito risarcitoria, ma aveva soltanto rinunciato ad agire nei confronti della

congiunta, indirizzando la sua pretesa nei confronti soltanto di uno dei soggetti solidalmente tenuti al risarcimento.

Detto accertamento è conforme all'indirizzo interpretativo di questa Corte (da ultimo: Cass., n. 16125/2006), a

mente del quale nella solidarietà passiva il creditore, che agisce ai sensi dell'art. 1292 c.c. contro uno qualsiasi dei

condebitori solidali esercita un suo preciso diritto, che non comporta l'automatica rinuncia del credito nei confronti

dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché diversamente verrebbero ad essere contraddetti sia la medesima

facoltà di scelta che la citata norma gli assicura, sia il diritto del debitore escusso di rivalersi nei confronti degli altri

obbligati in solido per la quota di rispettiva responsabilità.

Sul punto, peraltro, non è stata proposta impugnazione, sicché sulla statuizione della insussistente rinuncia della

danneggiata alla solidarietà nei confronti di Daniela ... si è formato il giudicato.

La diversa conclusione circa la sussistenza del giudicato in ordine alle condizione dell'azione di regresso di

Gianfranco ... non può essere tratta dal fatto che nel giudizio risarcitorio il tribunale di Vicenza abbia accertato,

in relazione all'altra azione di risarcimento dei danni proposta da Daniela ... nei confronti di Gianfranco ...

ed in rapporto al medesimo sinistro stradale, che alla stessa ... doveva essere attribuita la concorrente

responsabilità nella misura del 50%.

Nella specie, invero, all'applicabilità diretta del giudicato osta la circostanza che la pronuncia circa il concorso di

colpa di Daniela ... è stata emessa in causa nella quale la stessa non era parte e nei cui confronti il convenuto

Gianfranco ... non aveva esercito l'azione di cui all'art. 1299 ce. né aveva richiesto, in vista del regresso,

l'accertamento delle condizioni di detta azione.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte segue un indirizzo ormai costante (ex multis: Cass., n. 2786/2006; Cass.,

n. 14417/2005; Cass., n. 5796/2005; Cass., n. 5381/2005; Cass., n. 1372/2003), per il quale, in tema di giudicato, il

principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei

due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, così compiuto, in ordine alla

situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale

comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non tro-va applicazione allorché tra i

due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art.

2909 c.c. ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo.

Né a diversa conclusione può indurre il fatto che -siccome è accaduto nel caso in esame - le due domande di

risarcimento dei danni tra soggetti diversi siano state decise nel simultaneo processo delle cause riunite, dovendo al

riguardo questo giudice ribadire (Cass., n. 5559/2003) che la riunione di giudizi non comporta che il giudicato

relativo alla sentenza che abbia deciso un giudizio faccia stato anche nei confronti di un soggetto che sia stato parte

solo nell'altro giudizio stante l'autonomia dei singoli giudizi.

Deve aggiungersi che, pure esclusa l'efficacia diretta del giudicato per le ragioni innanzi esposte, rispetto ai terzi la

sentenza passata in giudicato può, tuttavia, avere la diversa efficacia riflessa di prova o di elemento di prova

documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale

efficacia indiretta, che può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, è utilizzabile anche nella fattispecie in

oggetto, spettando, poi, al giudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il

contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

Di conseguenza, esclusi gli effetti diretti del giudicato circa l'accertamento delle condizioni dell'azione di regresso,

l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto del ricorso, deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte

d'appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà nel nuovo giudizio alla seguente regola di diritto:

«Il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due

sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica

ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le

cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di

parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ai soggetti posti in

condizione di intervenire nel processo.

La sentenza passata in giudicato può, tuttavia, avere la diversa efficacia riflessa di prova o di elemento di prova

documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale

efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando, poi, al giudice di merito di

esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri

elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa».

Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità (art. 385, terzo

comma, c.p.c).

Resta assorbito l'esame del secondo motivo dell'impugnazione, con il quale la ricorrente aveva dedotto la violazione

della norma di cui all'art. 633 c.p.c. in relazione agli art. 2055 e 1299 c.c. assumendo che la prova documentale

offerta non sarebbe stata idonea alla emissione del decreto ingiuntivo.

A seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura, infatti, un normale procedimento di cognizione, nel quale

il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice

non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione

dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, onde l'accertamento dell'esistenza del

credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.

È evidente, pertanto, che il giudice del rinvio, al fine di valutare la fondatezza della domanda introdotta con il

ricorso per ingiunzione, dovrà tener conto, nel nuovo suo esame della controversia, di tutte le prove già agli atti di

causa, compresi i documenti offerti nella fase monitoria.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in

relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia

in diversa composizione.


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2007-10-31 Chi: Spataro Fonte: Unarca.it Link: http://www.unarca.it/Portals/0/Debitore%20solidale








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