DDecreto 24 maggio 2001, n. 274
Criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli
utenti di servizi assicurativi.
Il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati ed in particolare l’articolo 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti di programmi di informazione e orientamento
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
Visto il medesimo articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 citata, che prevede che con
decreto del Ministro dell’Industria sono stabiliti modalità e criteri del predetto cofinanziamento;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina dell’attività di Governo
e sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, istituito dall’articolo 4 della legge 30
luglio 1998, n. 281 ;
Udito il parere n. 114/2001 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 23 aprile 2001;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio del Ministri rilasciato con nota n. 31890/4.13.130
del 22 maggio 2001, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
Il seguente regolamento:
Art.1
Soggetti beneficiari
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, per la realizzazione di programmi di
informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi, con particolare
riferimento alle procedure di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, possono chiedere il cofinanziamento da parte del
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 2
Procedure
1. Il CNCU indica annualmente, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnategli dall’articolo 7
della legge 30 luglio 1998, n. 281, la somma da destinare al cofinaziamento dei suddetti
programmi, determina la percentuale di contributo nonché l’importo massimo erogabile per
ciascun programma.
2. Il Ministro delle Attività Produttive emana le direttive relative alle modalità di presentazione dei
programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi e ai criteri di erogazione del
contributo.
3. Il CNCU presenta con cadenza annuale una relazione alla Direzione generale per
l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle Attività Produttive
sui cofinanziamenti erogati nonchè sui monitoraggi compiuti con riferimento al raggiungimento
degli scopi previsti
2
Art. 3
Criteri di valutazione
1. I programmi sono ammessi al cofinanziamento in base ai seguenti criteri di valutazione:
a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini
dell’orientamento da parte dell’utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti
assicurativi;
b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli;
c) rilevanza territoriale del programma;
d) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l’adeguamento di siti
informativi telematici;
e) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti;
f) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una
informazione coordinata.
Art. 4
Commissione di valutazione dei programmi
1. Il Ministero delle Attività Produttive nomina una Commissione, composta da cinque funzionari
di cui almeno tre dirigenti, con il compito di valutare, secondo le modalità stabilite dalla
direttiva di cui all’articolo 2, l’idoneità dei singoli programmi di cofinaziamento e di redigere
l’elenco dei programmi ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo da parte del CNCU.
2. Qualora le disponibilità f