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Tribunale di Roma, Sezione Lavoro - Sentenza 21 giugno 2001

Danno biologico - stress sul lavoro

 

SSvolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18 giugno 1997 D.G. ha convenuto in giudizio di fronte al Giudice del Lavoro l’……. in persona del legale rappresentante chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di L. 177.223.667 di cui L. 100 milioni a titolo di danno biologico, L. 70 milioni a titolo di danno patrimoniale conseguente alla perdita di compensi e alla perdita di chances e L. 7.223.667 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario non corrisposte.

Ha a tal fine sostenuto di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell’Istituto convenuto, essendo stato assunto in data 2 aprile 1996 con regolare scrittura teatrale per la direzione tecnica degli spettacoli ……………….. , produzioni del XXXIV ciclo di spettacoli classici, da tenersi presso il teatro ……. di ……… nel periodo maggio-giugno 1996.

Ha proseguito evidenziando di avere prestato l’attività in una situazione di estremo disagio a causa delle deficienze organizzative, che hanno comportato notevoli disservizi per tutti gli operatori addetti agli allestimenti teatrali e lo hanno costretto a far fronte alle innumerevoli carenze attraverso l’effettuazione di numerose ore di lavoro straordinario con necessità di rinuncia ai riposi e ai pasti al fine di garantire il risultato dell’opera cui era stato preposto ossia la regolare messa in scena degli spettacoli alle scadenze fissate.

Ha quindi specificato di essere stato costretto ad operare in una situazione di continua tensione psicologica, determinata dai tempi esigui di preparazione, dalla ritardata consegna di parte delle attrezzature e dalle precarie condizioni di sicurezza del lavoro nelle quali era costretto ad operare e a far operare i tecnici da lui diretti e dalla mancata adozione da parte della società convenuta degli accorgimenti necessari a migliorare le condizioni lavorative, sfociata in uno stato di malattia consistente in una articolata sintomatologia psichica riferibile ad uno stato d’ansia con manifestazioni somatoformi e spunti fobici e in una demodulazione in senso depressivo del tono dell’umore, valutata nella misura del 25,30% di invalidità permanente quale danno biologico.

Ha inoltre richiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza della anticipata cessazione dell’attività di direttore tecnico delle rappresentazioni teatrali indicate nonché relativo alla perdita di chances e alle spese mediche sostenute.

Ha infine richiesto il pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario svolto durante il periodo 11 aprile 1996-21 maggio 1996 per 223 ore complessive.

Fissata l’udienza di discussione si è costituito l’istituto convenuto che ha contestato le pretese avanzate dal ricorrente chiedendo l’integrale rigetto della domanda.

La causa istruita con interrogatorio delle parti, prova testimoniale, produzione di documenti e C.T.U. sullo stato di salute del ricorrente, è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti.

Motivi della decisione

A seguito dell’istruttoria compiuta è rimasta pienamente dimostrata la esistenza del danno biologico dedotto dal ricorrente.

Come noto ai sensi dell’art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Ai fini della configurabilità del danno biologico è necessario che si sia verificata una lesione alla salute intesa come bene personale costituzionalmente protetto ossia alla integrità psicofisica del soggetto.

La risarcibilità del danno così inteso, quale conseguenza della responsabilità del datore di lavoro presuppone, quindi, l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento commissivo od omissivo del datore di lavoro e la causazione dell’evento dannoso in capo al lavoratore.

Nel caso in esame il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di uno stato patologico conseguente alle condizioni lavorative in cui ha


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