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Legge - Pdf - Stampa

CIRCOLARE N. 417 D. DEL 28 SETTEMBRE 2000

Oggetto: Copertura del rischio malattia: qualità del servizio e trasparenza contrattuale. Fonte: Isvap.it

 

NNell’esercizio della funzione di tutela degli assicurati e dei danneggiati, istituzionalmente propria dell’Isvap, questo Istituto ritiene necessario fornire alcune indicazioni alle imprese al fine di migliorare la qualità del servizio reso all’utenza, di accrescere la trasparenza contrattuale e di promuovere attraverso la realizzazione di una maggiore soddisfazione degli assicurati la domanda di prodotti assicurativi connessi alla copertura del rischio malattia. Questo Istituto ravvisa altresì la necessità che venga fornita agli assicurati, in forma scritta e sin dalla fase precontrattuale del rapporto, una specifica ed idonea informativa sui contenuti del contratto, nei termini indicati nel successivo punto 4. 1. Recesso in caso di sinistro Le imprese, successivamente alla emanazione della normativa sulle clausole abusive, hanno provveduto a riconoscere anche all’assicurato la facoltà di recesso in caso di sinistro ed a limitarne generalmente l’esercizio ai primi due anni di vita del contratto. Questo Istituto ritiene necessario proseguire nella evoluzione in atto al fine di pervenire a soluzioni contrattuali più soddisfacenti per gli assicurati. L’esercizio da parte dell’impresa della facoltà di recesso, anche quando analoga facoltà venga riconosciuta al contraente più debole, è penalizzante per gli assicurati e contrasta con l’esigenza di sicurezza degli stessi, in quanto li espone all’eventualità del venir meno, a seguito del recesso esercitato dall’assicuratore, della copertura assicurativa prima della scadenza contrattualmente pattuita. Le imprese sono pertanto invitate per esigenze di tutela degli assicurati a non prevedere nei contratti di nuova stipulazione con durata fino a cinque anni la facoltà di recesso in caso di sinistro. Con riferimento ai contratti di durata superiore a cinque anni è in corso da parte dell’Istituto uno studio delle problematiche tecniche connesse ai rischi malattia ed alla loro copertura nei contratti di lunga durata. Al fine di evitare fenomeni di antiselezione del rischio questo Istituto sottolinea la rilevanza di procedere ad una attenta e scrupolosa valutazione del rischio da assumere, anche attraverso la predisposizione di un adeguato questionario. Per i contratti in corso aventi durata fino a cinque anni le imprese sono invitate a non esercitare, per quanto possibile, la facoltà di recesso in caso di sinistro. Le disposizioni della presente circolare non riguardano i contratti rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 175/95 [1] per i quali è obbligatoria la costituzione di una riserva di senescenza. In relazione a tali contratti l’impresa, ai sensi del sopra citato articolo di legge, può esercitare il diritto di recesso a seguito di sinistro entro i primi due anni dalla data di stipulazione del contratto. 2. Sede dell’arbitrato: qualità di consumatore esistente in capo all’assicurato e non anche in capo al contraente Come già più volte indicato dall’Istituto le imprese debbono prevedere in via generalizzata nei contratti malattia, quale città sede di svolgimento dell’arbitrato, la città sede dell’istituto di medicina legale più vicina all’assicurato. L’Isvap ravvisa la necessità che la suddetta previsione venga adottata anche nei casi in cui l’assicurato non è contraente della polizza ma è comunque il soggetto fruitore del servizio assicurativo. 3. Età assicurabile – Clausola di cessazione automatica della copertura assicurativa. Qualora le condizioni di contratto prevedano un limite di età assicurabile (es. 70 anni), non dovrà essere prevista la cessazione automatica della copertura nel caso in cui il compimento di tale età si verifichi durante la vigenza del contratto. Infatti, l’assicuratore all’atto della stipula o del rinnovo è in condizione di conoscere la durata massima che un contratto può avere in relazione all’età del soggetto assicurato. La clausola che prevede la cessazione automatica della copertura assicurativa al compimento di una data età in corso di contratto è stata individ


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