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Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n.17475/2002

Rimborsi da assicurazioni ex antitrust - giudizio secondo equita' Fonte: Ricercagiuridica.com - Sentenze

 

LLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI - Rel.Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: AXA Ass. ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma in Largo teatro della Valle 6 presso l’avv. Domenico BONACCORSI di Patti, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo FALETTI giusta mandato in calce del ricorso; e dagli avv. ti Aldo FRIGNANI e Natalino IRTI giusta procura speciale per Notaio Marcello CELLINA di Milano rep. 42676 dell’11 giugno 2002; ricorrente contro ISVAP – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lom rappresenta e difende ope legis; controricorrente e ricorrente incidentale e L. C.; intimato avverso la sentenza n. 508/00 del Giudice di Pace acquaviva delle Fonti, depositata il 12/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 del Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI; uditi per il ricorrente gli avvocati FALETTI, FRIGNANI e IRTI che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso; udito il PM, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2000, il sig. L. C. conveniva in giudizio l’AXA Comp. Ass. ni S.p.A. e l’ISVAP per sentire: a) dichiarare illecito l’aumento del costo da lui sostenuto in relazione alla polizza assicurativa n. 00446859, contratta con l’AXA Ass. ni S.p.A., e per l’effetto condannare tanto la società assicuratrice quanto l’ISVAP a corrispondere e a stornare, in suo favore, a titolo di risarcimento danno, una somma pari al 20% del premio di polizza pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; b) ordinare alla compagnia d’assicurazioni il rinnovo del contratto in corso con l’attore, alle condizioni di prezzo giusto e conforme alla legge. Il tutto con clausola di contenimento della domanda nelle competenze per valore dell’adito giudice di Pace. A sostegno della domanda, l’attore deduceva: 1) che l’autorità antitrust aveva comminato una multa pari a 700 miliardi di lire alle società partecipanti ad un accordo di cartello risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla legge; 2) che la AXA era una delle 39 compagnie assicuratrici sanzionate dall’antitrust; 3) che tale accordo aveva avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza; 4) che l’aumento risultato illecito ammontava presuntivamente al 20% del costo totale del premio versato, tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza aveva determinato in costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente gonfiato a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’antitrust; 5) che era diritto di esso attore ottenere il rinnovo del contratto in corso alle condizioni di giusto prezzo e conforme alla legge e, in ogni caso, ottenere un risarcimento del danno in misura pari al 20% del premio pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; 6) che l’ente di controllo ISVAP non aveva effettuato i controlli nel modo e nell’intensità dovuta, per il che doveva ritenersi corresponsabile del danno realizzato a carico del di esso attore. L’AXA, costituitasi, chiedeva in via preliminare: 1) dichiararsi l’incompetenza funzionale e territoriale dell’adito giudicante in favore della corte d’Appello di Torino o di Bari ex art. 33, comma 2, della L. 287/90; 2) affermarsi la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti di causa; 3) disporsi la sospensione del giud


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