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GIUDICE DI PACE di LAVIANO 27.09.02

"condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma indebitamente percepita dalla Assicurazione nella misura del 20% del costo totale del premio" Fonte: Millelink

 

UUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di LAVIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Dott. Vincenzo Rufolo ha pronunciato la seguente: sentenza D.G. R. rappresentato e difeso dall’avv. P. C. come da mandato a margine dell’atto di citazione, ATTORE CONTRO Allianz Subalpina Ass. ni Spa, in persona del legale rappresentante con sede in Torino alla via Alfieri n. 22 CONVENUTA OGGETTO: Risarcimento danni. CONCLUSIONI: l’avv. P. C. chiede la condanna della convenuta Compagnia al pagamento della somma, indebitamente percepita, nonché interessi come per legge. L’avv. L. A. chiede che venga dichiarata l’incompetenza funzionale e territoriale del Giudice di Pace a conoscere della presente causa, per essere la medesima funzionalmente devoluta alla Corte d’Appello di Torino. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con Atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. R. D.G. conveniva in giudiziosa società Assicurazioni Allianz Subalpina in persona come sopra per sentirli condannare al pagamento della somma a titolo di risarcimento per le somme indebitamente percepite dalla compagnia. L’attore assumeva che avendo sottoscritto il contratto di assicurazione con l’Allianz Subalpina Spa con polizza n. 70420724 dell’autovettura tipo Fiat Uno tg. __ ______ e che successivamente ha dovuto sopportare un aumento che ha determinato un conto polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust. L’attore nelle conclusioni precisava che con l’atto di citazione non ha inteso proporre una domanda risarcitoria collegata alla normativa antitrust (legge 287/90) bensì una domanda cumulata relativa sia alla richiesta di restituzione dell’indebito, con interessi, e sia al relativo risarcimento danni. L’attore espressamente rinuncia alla domanda relativa alla richiesta di risarcimento danni e chiede che la pronuncia di questo giudice verta sulla proposta domanda di restituzione della differenza delle somme indebitamente percepite dalla convenuta Compagnia, con interessi, relativamente all’intercorso contratto assicurativo. Il giudice all’udienza del 18.09.01 assegna la causa a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE in via preliminare, il giudice di pace, rigetta la eccezione di incompetenza perché non fondata per i seguenti motivi. La domanda proposta, restituzione dell’indebito non può essere considerato quale domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione delle disposizioni di cui alla legge 287/90. la Cassazione ha più volte affermato la natura restitutoria e non risarcitorie dell’azione di ripetizione dell’indebito “La ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c., rappresenta un’azione restitutoria, non risarcitorie a carattere personale” (Cass. Civ. sez. III, 27 maggio 1995, n. 5926). La domanda principale non rientra tra quelle indicate nell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, di cui la competenza è della Corte d’Appello. Va, in ogni caso, chiarito che, ove mai l’attore avesse proposto una domanda di tipo risarcitorie, la competenza a conoscere della stessa resta del Giudice di Pace, ratione valoris, e non della Corte d’Appello. L’art. 33 della legge 10.10.1990 n. 287, infatti, ha previsto una duplice tutela giurisdizionale nel caso di violazione della normativa sull’abuso di posizione dominante e sul divieto di concentrazione (cd. Antitrust). Il primo comma dell’art. 33 prevede la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio avverso i provvedimenti amministrativi di cui ai titoli da I a IV della stessa legge, e vale a dire avverso i provvedimenti che dispongono sulla libertà di concorrenza, sull’abuso di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione, sulla sospensione delle operazioni di concentrazione, sulle sanzioni relative alle presunte violazioni etc. etc. Il secondo comma attribuisce alle Corti di Appello, territorialmente competenti, la competenza a conoscere della nullità e del risarcimento del danno esclusivamente con riferimento alle ipo


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