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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALA CONSILINA. sent 252/01

Responsabilità delle compagnie assicuratrici. Diritto al Rimborso Fonte: Sentenze

 

UUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALA CONSILINA. Sentenza n. 252/01 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALA CONSILINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace Dott. Giacinto PETRIZZO ha pronunziato la seguente , ex art. 113 (2° comma) c.p.c., SENTENZA Nella causa civile promossa da:M. R., .elettivamente domiciliato in Sala Consilina in P.zza Urmberto I, 3, presso lo studio dell’avv. E. C. che lo rappresenta e difende, come da mandato agli atti; ATTORE CONTRO Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,con sede in Roma alla via Massimi,158 ed elettivamente domiciliata in sala Consilina al C.so Vittorio Emanuele, 16 presso lo studi dell’avv. M.R. il quale,unitamente all’avv. E. G. del Foro di Roma, la rappresentano e difendono, come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA Oggetto: restituzione premi assicurativi R.C.A. Conclusioni: all'udienza di discussione del 08.10.2001 il procuratore di parte attrice concludeva come da relativo verbale di causa, che, qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto. Svolgimento del Processo: con atto di citazione notificato il 24.05.2001, M. R. conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura del 20 % del premio R.C.A. pagato o, comunque in quella ritenuta equa, in relazione ai contratti pagati nel corso dell’anno 1998. Assumeva l’istante di aver sottoscritto contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, presso la Compagnia di Assicurazioni Nuova Tirrena S.p.a., relativa all’autovettura , tg. AN 272 XY; - che, per la polizza n° 321/93/32.749, emessa dall’Agenzia di Sala Consilina della Nuova Tirrena S.p.a., è stata pagata, il 31/12/1998, la somma di £.584.600, relativa alla sola garanzia R.C.A.; - che l’Autorità antitrust ha comminato una multa pari a £. 700 miliardi alle Società di Assicurazione che hanno partecipato all’accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla –legge; - che la Compagnia con cui l’istante ha stipulato la polizza è una delle 39 sanzionate dall’antitrust; - che tale accordo, così come accertato dall’antitrust nonchè dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anti-concorrenziali accertati dall’antitrust, l’istante conclude con la richiesta che venga accolta la sua domanda, e per l’effetto, la Società Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate in premessa. Con vittorie di spese e competenze di lite. Radicatosi il contraddittorio all’udienza del 16.07.01, la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A. non si costituiva; benché ritualmente convenuta, per cui veniva dichiarata la sua formale contumacia. La parte attrice chiedeva, sulla scorta della prodotta documentazione, fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che il giudicante fissava per l’8.10.01, unitamente all’udienza di discussione, ex art. 320 c.p.c. Frattanto la convenuta Nuova Tirrena. S.p.a. si costituiva in cancelleria depositando in Cancelleria, in data 29.09.01, comparsa di costituzione e risposta, in cui deduceva in rito la incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice, nel merito instava per il rigetto della domanda attorea in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio. Indi, omessa ogni ulteriore istruttoria, sul


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