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Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1. |
Uso delle catene e profili assicurativi - rischio per catene che, non marchiate a norma di legge, consentono all'assicurazione di esercitare il diritto di rivalsa. Fonte: gazzetta ufficiale
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IIn poche parole sulle catene è necessario sia stampato il marchio dell'omologazione, non solo sulle confezioni.
Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2002
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 marzo 2002
Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modifiche, di seguito indicato "Codice della
strada";
Vista la direttiva 94/78/CE recepita con decreto del Ministro dei
trasporti del 18 agosto 1995 successivamente rettificato con decreto
del Ministro dei trasporti del 23 febbraio 1996, che prevede talune
prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria
M1 atti a garantirne la compatibilità con l'uso delle catene da
neve;
Visto l'art. 122, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada";
Considerata la necessità di allineare l'ordinamento nazionale a
quello degli Stati membri della Unione europea, nei quali le catene
da neve formano oggetto di standard tecnici dettagliati miranti a
definirne le caratteristiche tecniche ai fini della tutela del
consumatore;
Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole
tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed
integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate
all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla
norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01
(edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme
in vigore negli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi
firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo.
2. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di
conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che
introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma
internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la
marcatura dei prodotti industriali.
Art. 2.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Roma, 13 marzo 2002
Il Ministro: Lunardi
Allegato
Norme
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