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Legge - Pdf - Stampa

Modalità operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 2002
(G.U. n. 47, 26 febbraio 2003, Serie Generale) Fonte: Ipzs

 

IIL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate"; Visto in particolare il comma 3, dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli, al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici; Ritenuto di stabilire le modalità operative del Fondo, per la riassicurazione dei rischi agricoli, come previsto dal medesimo comma 3 dell'art. 127, avanti richiamato; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 ottobre 2002; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali 1. Il Fondo riassicurativo di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di seguito denominato "Fondo", provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate con il contributo pubblico sulla spesa per il pagamento dei premi, in conformità alle disposizioni di legge, regolamenti e deliberazioni, dell'Unione europea, dello Stato nazionale, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e di altri enti territoriali competenti in materia. 2. Le azioni del Fondo devono garantire un adeguato vantaggio per i produttori agricoli e sono rivolte prioritariamente alle coperture assicurative multirischio, sui ricavi e sul reddito. 3. Compatibilmente con le priorità di cui al precedente comma 2, e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il Fondo può intervenire anche a sostegno delle coperture assicurative monorischio e pluririschio concernenti contratti assicurativi già consolidati sul mercato. 4. L'ISMEA è autorizzata alla gestione del Fondo per la riassicurazione dei rischi con l'obbligo di una contabilità separata e del rendiconto, così come previsto dall'art. 4 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2002, n. 729. 5. L'ISMEA provvede alla gestione del Fondo nell'ambito dell'autonomia di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, attraverso una struttura dedicata, ovvero ramo d'azienda, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art. 2. Tipologie di polizze 1. Si intendono per: a) polizze sui rischi singoli o monorischio, i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da un solo evento dannoso a carico di una o più colture; b) polizze sui rischi combinati o pluririschio, i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da più eventi dannosi a carico di una o più colture; c) polizze sui rischi produttivi o multirischio, i contratti assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurato come quantità prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualità; d) polizze sui ricavi, i contratti assicurativi che coprono il ricavo calcolato come prodotto fra resa dell'attività produttiva e prezzo della produzione alla raccolta; e) polizze sul reddito, i contratti assicurativi che coprono il risultato complessivo di una o più attività produttive o dell'insieme delle attività produttive aziendali, formato dai ricavi al netto dei costi di produzione. Art. 3. Adempimenti del Fondo 1. Il Fondo assume in riassicurazione i rischi agricoli agevolati contrattati dalle imprese di assicurazione. I m


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