LL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, di razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
VISTA la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, ed in particolare l'art. 2, comma 5-quater, che ha istituito presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri dei veicoli immatricolati in Italia allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore della assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;
VISTA la legge 5 marzo 2001 n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che ha integrato e modificato la legge 26 maggio 2000 n. 137, ed in particolare l'art. 2 commi 4 e 5, che attribuisce all'ISVAP i compiti di stabilire sia le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati, sia le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati sinistri, per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti;
VISTO il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764, come modificato dal provvedimento ISVAP 15 marzo 2002, n. 2065, con il quale sono stati specificati il contenuto, l'ambito e le modalità di acquisizione dei dati;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici;
RITENUTO che, per le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite con l’istituzione presso l’ISVAP della suddetta banca dati ed espressamente previste dall'art. 2, comma 5-quater, della citata legge n. 137 del 2000, si rende necessaria la rilevazione di informazioni relative anche a sinistri con danni alle persone e, in particolare, il trattamento di alcuni tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone fisiche coinvolte nei sinistri, relativi all’indicazione delle zone anatomiche delle lesioni personali subite e delle percentuali di invalidità permanente causata dai sinistri;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 675/1996, con il presente provvedimento si identificano e si rendono pubblici i tipi di dati sensibili e di operazioni del relativo trattamento strettamente pertinenti e necessari in rapporto alle finalità della menzionata banca dati istituita presso l’ISVAP;
SENTITO il Garante per la prot