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Legge 26 febbraio 1977, n. 39

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Fonte: Ricercagiuridica.com - Leggi

 

PPubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1977, n. 54 Articolo unico. Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolare dei veicoli a motore e dei natanti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al primo comma, dopo le parole: <<ai terzi non trasportati>> sono inserite le seguenti <<o trasportati contro la propria volontà>>; al terzo comma, dopo le parole: <<alla lettera a) nonché>> sono inserite le seguenti: <<gli affiliati e>>; dopo il terzo comma è inserito il seguente: <<L'art. 6, secondo comma, è sostituito dal seguente: L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente siain possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge>>; il quarto comma è sostituito dal seguente: <<L'art. 11 è sostituito dal seguente: Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio edell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante. Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premipuri ed i caricamenti. Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi. I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo né essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento. Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità. Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro per l


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