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Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857

Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Fonte: Ricercagiuridica.com - Leggi

 

PPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1976, n.345 Art. 1 Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: L'art. 1, secondo e terzo comma, sono sostituiti dai seguenti: "Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui è effettuato il trasporto. L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente". Il secondo comma dell'art. 2 è abrogato. L'art. 4, lettere b) e c), è sostituito dal seguente: "b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ovvero da natanti adibiti al servizio pubblico; c) le persone trasportate, salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 1". L'articolo 6, secondo comma, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente costituito in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono applicabili le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge". L'art. 11 è sostituito dal seguente: "Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per ogni tipo di rischio da essa derivante. Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi. I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei


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