Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Legge - Pdf - Stampa

Legge 990 del 1969 e legge 39 del 1977

Il testo normativo. Aggiornato al 1992 Fonte: ANDREA BOASSO ASSICURAZIONI

 

LLEGGE Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (1) (G.U. n. 2, 3 gennaio 1970, Serie Generale)

(1) Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973.

Capo I DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile.

L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (1).

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente (2).

(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e successivamente dall'art. 27, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

Art. 1-bis (1)

1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

1. Articolo inserito dall'art. 29, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

Art. 2

I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

(1).

Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'art. 1.

(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

Art. 3

Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della presente legge.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Art. 4 (1)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefìci derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefìci derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

1. i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del codice civile; 2. il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al ter


Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

Chi: Spataro Fonte: ANDREA BOASSO ASSICURAZIONI Link: http://spazioinwind.libero.it/andreaboasso/Legge99








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In