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Ritardo colposo nella liquidazione del danno CORTE DI CASSAZIONE—Sez. III—1o giugno 2001 n. 7437

CORTE DI CASSAZIONE Sez. III — 1 giugno 2001 n. 7437—Pres. Duva—Est. Lupo — P.M. Marinelli (concl. Conf) — Tirrena Assicurazione in liquidazione coatta amministrativa (avv. Stella Richter) c. Moriconi (avv. Fasciotti).

 

((Omissis). — 2. Con il secondo motivo la societa` ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 21 l. 24 dicembre 1969 n. 990, nonche´ il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la pronunzia sugli interessi legali. La ricorrente osserva che la Corte di appello ha attribuito detti interessi sulla somma rivalutata facendoli erroneamente decorrere dalla data dell’evento, con pronunzia che si e` discostata dall’orientamento di questa Corte di cassazione (sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712), che la stessa sentenza impugnata ha invece condiviso e seguito nella determinazione del debito dello Iacullo. Il motivo di ricorso e` fondato nei termini di seguito precisati. Nell’ipotesi di responsabilita` per c.d. mala gestio dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il ritardo nella liquidazione del danno allo stesso spettante — ipotesi che, nel caso di specie, e` stata accertata dalla sentenza impugnata e che non forma piu` oggetto di contestazione — sorge a carico dell’assicuratore ed in favore del terzo un’obbligazione ulteriore ed autonoma rispetto a quella prevista dall’art. 18 l. n. 990 del 1969 (entro i limiti del massimale dell’assicurazione). Tale nuova obbligazione dell’assicuratore non incontra il limite del massimale ed ha come contenuto il pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria (costituente il maggiore danno) secondo la disciplina dell’art. 1224 c.c., con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell’assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all’art. 22 l. n. 990 del 1969 (Cass. 23 aprile 1998 n. 4186, § 4.2 della motivazione, non oggetto di massima ufficiale). La sentenza impugnata, nell’accertare il debito della societa` assicuratrice (assoggettata a procedura concorsuale), ferma restandone l’entita` (per l'applicazione al massimale della rivalutazione monetaria, ormai non piu` contestabile), ha errato nel determinare la decorrenza degli interessi legali e l’ammontare della somma sulla quale gli interessi stessi vanno calcolati. a) Per quanto attiene al primo punto (decorrenza), la Corte di appello ha fatto decorrere gli interessi « dall’evento » (v. in motivazione, p. 19), e cioe` dalla data dello scontro tra i veicoli. Si e` gia` rilevato che il ritardo nel pagamento dell’indennizzo puo` essere imputato all’assicuratore non prima della sua costituzione in mora, come sopra precisata. Gli interessi legali, pertanto, sono dovuti dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 22 l. n. 990 del 1969, avendo la sentenza impugnata accertato la colpa nel comportamento della societa` Tirrena ancora in bonis. b) In ordine al secondo punto (somma su cui calcolare gli interessi), tale somma non puo` che essere costituita dall’ammontare del massimale, il cui obbligo di versamento costituisce un debito di valuta dell’assicuratore. La sentenza impugnata ha, invece, dichiarati dovuti gli interessi legali sul massimale rivalutato all’attualita` , applicando un sistema di calcolo che non e` corretto neanche per le obbligazioni di valore, come questa Corte pacificamente ritiene dopo la sentenza delle sezioni unite n. 1712 del 1995 richiamata dalla societa` ricorrente (ma, come si e` visto, il richiamo non e` pertinente, poiche´ nel caso di specie si e` di fronte ad un’obbligazione di valuta soggetta al regime dell’art. 1224 c.c.). Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui ha statuito sugli interessi accertati a carico della societa` ricorrente. La causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si pronunziera` nuovamente sulla decorrenza degli interessi (attenendosi al principio di diritto qui espresso sub lett. a sulla somma capitale su cui essi vanno calcolati (costituita dall’ammontare del massimale, secondo il principio di diritto qui espresso sub lett. b). (Omissis)


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