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Legge - Pdf - Stampa

Convertito con modifiche il d.l. -salvacompagnie-

Si applica ai processi instaurati con citazione notificata dal 10-2-2003 Fonte: Senato.it

 

DDISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri(BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto col Ministro delle attività produttive (MARZANO) (V. Stampato Camera n. 3665) approvato dalla Camera dei deputati il 12 marzo 2003 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 marzo 2003 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità ———– DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2003, N. 18 Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis. – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. Art. 1-ter. – 1. Al comma 4 dell’articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: “1.033“ è sostituita dalla seguente: “1.100“. 2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia». Ripetiamo il testo: Articolo 1. 1. Il secondo comma dell’articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile». Articolo 1-bis. 1. Le disposizoni di cui all’articolo 1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. Articolo 1-ter. 1. Al comma 4 dell’articolo 10 e al comma 1, lettera a), dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la parola: «1.033» è sostituita dalla seguente: «1.100». 2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinate nella misura di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Articolo 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 2003. CIAMPI Berlusconi – Castelli – Marzano Visto, il Guardasi


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Chi: Spataro Fonte: Senato.it








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