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Regolamento recante modalita' di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurat

DECRETO 7 febbraio 2003, n.57
GU n. 80 del 5-4-2003

Fonte: G.U.

 

VVisto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che detta criteri per la "totalizzazione dei periodi assicurativi", ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità da parte dei lavoratori iscritti in due o più delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, senza aver perfezionato in alcuna di esse i requisiti di assicurazione e contribuzione minimi richiesti dai rispettivi ordinamenti per il riconoscimento del diritto a pensione, e demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), di stabilire le modalità di attuazione della relativa disciplina, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai predetti decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del febbraio/marzo 1999, che dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o è stato, iscritto, una alternativa alla ricongiunzione onerosa, e demanda ad un intervento legislativo l'individuazione delle modalità di attuazione del principio della totalizzazione, cui è insito il carattere della gratuita'; Ritenuto che il richiamato articolo 71 debba trovare applicazione in funzione integrativa sia dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 - che, ai commi 1, 2, 3 e 4, introduce il principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti esclusivamente al sistema contributivo ed, al comma 5, demanda all'autonomia gestionale degli enti privatizzati, gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore dei liberi professionisti, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi posseduti presso altre forme di previdenza obbligatoria, per il conseguimento del diritto a pensione - sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi; Sentiti, in data 30 marzo 2001, gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, 10 febbraio 1996, n. 103; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 19 novembre 2001; Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il predetto parere; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto n. 85995/16/318/13 del 5 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilita', a condizio


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