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Legge 12 dicembre 2002, n. 273

"Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 230 Fonte: G.U.

 

CCAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO

ART. 19. (Premi con franchigia).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato".

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

ART. 20. (Attuario incaricato).

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'ISVAP, è regolamentata l'attività dell'attuario incaricato.

ART. 21. (Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto).

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente: "5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle


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Chi: Spataro Fonte: G.U.








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