CCorte Costituzionale sentenza N. 184 ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. LIVIO PALADIN, Presidente
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI
Dott. FRANCESCO SAJA
Prof. GIOVANNI CONSO
Prof. ETTORE GALLO
Dott. ALDO CORASANITI
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
Dott. FRANCESCO GRECO
Prof. RENATO DELL'ANDRO
Prof. GABRIELE PESCATORE
Avv. UGO SPAGNOLI
Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1979 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Repetto Giuseppe e Azienda Municipalizzata Trasporti iscritta al n. 929 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal Tribunale di Salerno nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Saporito Luigi ed altro e Manzi Giuseppe ed altri iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Municipalizzata Trasporti di Genova;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Genova, nel corso di un giudizio civile vertente tra Repetto Giuseppe e l'Azienda Municipalizzata Trasporti di Genova, ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal primo a seguito di un incidente stradale, con ordinanza 8 ottobre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui prevede che il c.d. danno biologico (inteso come danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute) sia risarcibile soltanto in conseguenza di un reato.
Premette il Tribunale di Genova che esso da tempo procedeva alla liquidazione del danno alla persona per invalidità temporanea e permanente, quale danno di rilevanza patrimoniale risarcibile ex art. 2043 cod. civ., anche se non incidente sul reddito del danneggiato, e ciò sul presupposto che ogni lesione dell'integrità fisio - psichica della persona determina di per sé, ed indipendentemente dagli effetti sul reddito, un danno risarcibile per lesione del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost.
Ricorda quindi il Tribunale che la sentenza n. 88 del 1979 di questa Corte configurò il diritto alla salute "come un diritto primario ed assoluto... da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione"; precisò poi che, in caso di violazione dello stesso, "la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidente sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto considerato come posizione soggettiva autonoma indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza"; ed infine comprese i danni costituiti dalla menomazione dell'integrità fisica in sé considerata tra i pregiudizi non patrimoniali risarcibili ex art. 2059 cod. civ.
Ricorda ancora il Tribunale che la precedente sentenza n. 87 del 1979 dichiarò che l'art. 2059 c.c. non pone limitazioni all'esercizio di un diritto, prevedendo invece che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sorge solo nei casi espressamente previsti dalla legge; e quindi affermò sì che l'art. 2059 c.c. non contrasta col principio di eguaglianza, essendo lecito al legislatore operare trattamenti diversificati di situazioni non identiche per presupposti e gravità, ma indicò espressamente, tuttavia, come limite alla facoltà discrezionale del legislatore, l'ipotesi in cui vengano in considerazione situazioni soggettive costituzionalmente garantite.
Orbene, conclude il giudice a quo, coordinando le motivazioni di queste due sentenze, a