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Legge - Pdf - Stampa

Schema di Disegno di legge recante: NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA

Presentato al Consiglio dei Ministri il 4 giugno 1999 Fonte: Giustizia.it

 

AAl link indicato la relazione. Art. 1 Nel titolo IX del Libro IV del codice civile dopo l'articolo 2056 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 2056 -bis. (Danno biologico) . Danno biologico è la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale , della persona. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato. In caso di morte del danneggiato, il danno biologico è risarcibile avuto riguardo al tempo trascorso dall'evento dannoso. Art. 2056- ter. (Danno biologico dei prossimi congiunti del danneggiato). In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno biologico subìto dai prossimi congiunti. Ai fini del primo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado. Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova". Art. 2 L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti: " Art. 2059. ( Danno morale) . In mancanza di specifici criteri previsti dalla legge, il danno morale è liquidato dal giudice tenuto conto della gravità della lesione e di ogni altro elemento idoneo a provarne l'effettiva incidenza sul danneggiato. Art. 2059- bis. (Danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato). In caso di morte del danneggiato, è risarcibile il danno morale subìto dai prossimi congiunti. Il danno morale sofferto dai prossimi congiunti del danneggiato è altresì risarcibile quando la lesione dell'integrità psicofisica da quest'ultimo subìta in conseguenza dell'evento dannoso sia pari o superiore al 50% di invalidità. Nella determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2059. Ai fini del primo e secondo comma, per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge e i parenti entro il secondo grado. Al coniuge è equiparato il convivente di fatto, unito da stabile comunione morale e materiale con il danneggiato, che ne dia la relativa prova". Art. 3 (Valutazione del danno biologico) Il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella Indicativa Nazionale (TIN) di cui al successivo articolo 4. Se la lesione dell'integrità psicofisica subìta dal danneggiato è superiore a settanta punti di percentuale invalidante, il risarcimento del danno biologico è determinato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso in misura comunque non inferiore ai valori indicati nella Tabella di cui al primo comma per la lesione massima. Se la lesione dell'integrità psicofisica subìta dal danneggiato è inferiore a settanta punti di percentuale invalidante, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito, in misura non superiore al quinto, con equo apprezzamento delle eccezionali circostanze del caso. Art. 4 (Criteri per la determinazione della Tabella Indicativa Nazionale) Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti: disposizioni di attuazione del precedente articolo 3, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: la tabella per il risarcimento del danno biologico deve basarsi sul sistema c.d. "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità; il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità. L'incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi non solo in termini assoluti ma anche relativi; il valore


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Chi: Spataro Fonte: Giustizia.it Link: http://www.giustizia.it/news/d-biol-relaz.htm#top








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