Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Sentenza - Pdf - Stampa

Cassazione civile sezione III 25 gennaio 2002, n. 887

Danno biologico e congiunti Fonte: Cassazione

 

PPres. Giustiniani – Rel. Petti - P.M. Golia (conf.) Polo c. Zurigo Assic. S.p.A. Svolgimento del processo Il 20 gennaio 1995 vittima di un investimento automobilistico, avvenuto in Treviso, decedeva Crxx Maria, di anni 34, lasciando il marito vedovo di trentanove anni ed orfani i due figli di 11 e 5 anni, ed una numerosa parentela costituita dai genitori e da ben quindici fratelli. Tutti costoro (il marito Paolo Mxx, in proprio e nell’interesse dei minori Elisa e Matteo; i genitori Crx Pietro e Bisxx Antonietta, ed i quindici fratelli, Crx Emilio, Bruno, Raffaella, Renato, Fiorenza, Chiara, Pierluigi, Stefano, Mirco, Massimiliano, Dino, Michele, Loretta, Felice, Roberta) convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Treviso, con citazione del 30 ottobre 1995, Payy Fiorella, conducente del veicolo investitore, Payy Gaetano proprietario e responsabile civile, e la Minerva Assicurazioni (ora Zurigo Assicurazioni S.p.A.) chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla morte della propria congiunta, secondo le varie qualità e le voci specificate. I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese: in particolare l’assicuratrice deduceva di aver già corrisposto la somma di 540 milioni di lire, cui aggiungeva, nel corso della lite, in favore del vedovo e dei minori, ulteriore somma per 100 milioni. I convenuti Payy inoltre chiamavano in garanzia l’assicuratrice per la mala gestio, per esserne manlevati nel caso di condanna oltre i limiti del massimale. Istruita la lite e riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto, il tribunale con sentenza 1176/97, condannava in solido i convenuti al pagamento di vari importi (vedi amplius in dispositivo) tenendo conto delle varie qualità parentali; operava quindi un conguaglio tra le somme versate dall’assicuratrice, pervenendo alla determinazione delle somme ancora dovute. Il giudice trevigiano qualificava come danno biologico la perdita del rapporto maritale, filiale e di parentela, così riconoscendo la legittimazione passiva agli stretti congiunti (marito e figli, cui attribuiva una specifica posta di danno: 80 milioni al marito e 50 milioni a ciascuno dei figli). La sentenza era impugnata: a) con appello principale, dalla società assicuratrice, con l’adesione del danneggiante e responsabile civile; b) con appello incidentale dagli attori aventi causa dalla defunta (vedi atto del 1 maggio 1998) in particolare sui punti: 1. incongruità della liquidazione al marito del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita del contributo dell’attività familiare della casalinga (liquidato in 132.184.000 milioni di lire); 2. incongruità della liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale e del godimento del congiunto, da considerare come danno riflesso, ma dovuto iure proprio agli stretti congiunti in misura superiore al liquidato (80 milioni al marito e 50 milioni a ciascun figlio); 3. incongruità delle somme liquidate a titolo di danno morale al marito (100 milioni) ed ai figli (80 milioni) con riferimento ad altri precedenti di altre corti; 4. veniva poi censurato il calcolo degli interessi e della rivalutazione sulle somme liquidate, contestandosi i criteri della "anomala" sentenza della sezioni unite 1712/95. Con sentenza del 9 dicembre 1998 la Corte di appello di Venezia così decideva: a) accoglieva il primo motivo dell’appello principale e per l’effetto, in particolare riforma della sentenza impugnata, esclude dagli importi risarcitori riconosciuti agli appellanti Polo Martino, Elisa, Matteo, Crosato Pietro e Biscari Antonietta, quelli non dovuti attribuiti ai medesimi a titolo di danno biologico; respinge l’appello incidentale; conferma il regolamento delle spese di lite adottato in primo grado, ponendo la metà residua a carico degli appellati. Contro la decisione ricorrono tutti gli aventi causa della defunta, deducendo articolati motivi di ricorso; resiste la assicuratrice con controricorso; non hanno svolto difese Pastrello Gaetano e Fiorella.


Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

Chi: Saptaro Fonte: Cassazione








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In