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Giudice di Pace di Acquaviva 508 del 2000

Competenza del giudice di pace in materia di rimborsi Fonte: www.avvocatiacquavivacassano.it

 

UUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Acquaviva delle Fonti, Avv. Benedetto Rizzo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n.XXX del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno XXX T R A L.C. - ATTORE - E AXA ASSICURAZIONI - CONVENUTA - N O N C H E’ ISVAP - CONVENUTO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il L.C. conveniva in giudizio l’AXA ASS.NI e l’ISVAP per sentirli condannare - previa declaratoria di illiceità dell’aumento del costo della polizza assicurativa n.00XXXXX contratta con l’AXA Ass.ni S.p.a. - al pagamento, in solido, in suo favore, della somma corrispondente al 20% del premio di polizza, pagato in più rispetto a quello dovuto e, comunque, da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura, a titolo di risarcimento danni, con vittoria di spese di lite. Deduceva l’attore, con riferimento alla predetta polizza assicurativa - riguardante il suo automezzo “XXXXX, telaio 000000” - che il predetto maggiore costo del premio (£.154.000) era scaturito dal comportamento anticoncorrenziale tenuto dalla predetta società assicuratrice, unitamente ad altre società assicuratrici, così come accertato dall’Antitrust, e non diligentemente controllato dall’ISVAP che, pertanto, ne era divenuta corresponsabile. Documentalmente l’AXA risultava essere una delle trentanove compagnie sanzionate dall’Antitrust, con multa pari a 700 miliardi, in quanto partecipi ad accordo di “cartello”. Tale attività, in violazione della legge sulla concorrenza, aveva determinato il preindicato maggior costo della suddetta polizza. L’AXA Ass.ni S.p.a., ritualmente costituitasi, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l’incompetenza funzionale e territoriale del-l’adito giudicante in favore della Corte d’Appello di TORINO o di BARI ex art.33 co. 2 L.287/90, la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti di causa, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’esito della proposta impugnazione innanzi al TAR Lazio del provvedimento Antitrust 28/07/2000, disporre l’integrazione del contraddittorio mercè la chiamata in causa di tutte le altre società assicuratrici sanzionate e, nel merito, il rigetto della domanda perchè non provata, con vittoria di spese di lite. L’ISVAP, costituitosi, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art.37 c.p.c. in favore della giurisdizione del Giudice amministrativo ex art.7 L. 21/07/2000 n.205, o in ogni caso disporre la sospensione del processo per consentire la proposizione d’istanza di regolamento di giurisdizione; in subordine, dichiarare la nullità della citazione ex art.164 co.3 c.p.c.; in ulteriore subordine, disporre l’estromissione dal giudizio dell’ISVAP per difetto di legittimazione passiva ex art.20 co. 4 L.10/10/90, e, nel merito, il rigetto della domanda perchè infondata, con vittoria di spese di lite. Acquisita agli atti tutta la documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva riservata per la decisione sulle eccezioni preliminari. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di estromissione, avanzata dall’ISVAP, va accolta in quanto fondata in fatto ed in diritto. Il giudicante, in primo luogo, dichiara l’estromissione dal presente giudizio dell’ISVAP, revocato come corresponsabile per difetto di vigilanza, in quanto estraneo al rapporto intercorso tra l’attore e l’AXA Assicurazioni ed anche perchè è ingiustificata la sua presenza in tale veste, dappoichè vi è difetto di giurisdizione ordinaria sull’operato (omissivo o non ) dell’ISVAP, la cui determinazione di eventuale responsabilità ricade per legge nella sfera del Giudice Amministrativo. Di poi, l’eccezione di incompetenza funzionale e territoriale dell’adito giudicante in favore della Corte d’Appello di TORINO o di BARI ex art.33 co.2 L.287/90, sollevata dalla convenuta XXX Ass.ni S.p.a., va rigettata in quanto detta norma riguard


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