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Circolare Inail 28/2003 su infortuni in scuola

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Circolare n. 28 - Roma 23 aprile 2003. OGGETTO: Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.

Fonte: Cittadinolex

 

QUADRO NORMATIVO

Articoli 1 e 4 del Testo Unico approvato con DPR del 30 giugno 1965 n. 1124

PREMESSA

In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi occorsi agli insegnanti e agli alunni di scuole pubbliche e private, si forniscono le seguenti istruzioni.

INSEGNANTI

a) Requisiti per l’assicurabilità

Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all’INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965 .

Ed, in particolare:

- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine;

- se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1 punto 28 e 4 punto 5 del TU, sono direttamente adibiti alle seguenti attività:

> esperienze tecnico-scientifiche;

> esercitazioni pratiche;

> esercitazioni di lavoro.

Si precisa che con l’espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l’applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento. All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e materne.

L’esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette.

Tra le attività protette rientra anche l’attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992 , comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno.

Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l’intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti.

Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell’operatività della tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cassazione S.U. n. 3476/1994 e Circ. Inail n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare, dunque, l’insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.

b) Occasione di lavoro

È noto che, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui l’Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell’8 luglio 1999 recante "criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato"), l’art. 1 del TU, individuando le attività protette, definisce i confini della sfera di applicabilità dell’assicurazione obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali.

Infatti, secondo il suddetto orientamento, i lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per tutti rischi


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Chi: Spataro Fonte: Cittadinolex Link: http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,








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