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Giudice di Pace di Firenze del 5.2.03

Concorrenza e sinallagma contrattuale nei contratti assicurativi. Massima alla fonte Fonte: Diritto.it

 

UUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Firenze avv. Alberto Scarpati, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8503/02; del ruolo affari contenziosi civili dell’anno 2002; posta in precisazione conclusioni all’udienza del 4/2/2003 e vertente TRA A, rapp.ta e difesa dall’avv. Guido Vermiglio, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Firenze alla Via Borgo Allegri n. 45; ATTRICE E B, in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Espositi e Maurizio Mattei, ed elett.te dom.to presso lo studio di quest’ultimo in Firenze al Borgo San Jacopo n. 8. CONVENUTA Oggetto: Risarcimento danni e restituzione di somme indebitamente percepite per violazione dei diritti del consumatore a correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. CONCLUSIONI All’udienza del 4/2/2003, le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti, il tutto come dal relativo verbale di udienza, che qui abbiansi per ripetuto e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato il 10/7/2002, A conveniva in giudizio B per sentirla condannare, previa accertamento del suo diritto di consumatore alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti la polizza assicurativa stipulata, al risarcimento danni ed alla restituzione delle somme indebitamente da lei versate per non avere la medesima potuto stipulare un contratto a condizioni giuste ed eque, essendovi oltretutto “a monte” un accordo di cartello tra varie compagnie assicurative (tra le quali B); quantificava tale risarcimento in Euro novecentottantuno circa. Si costituiva, all’udienza del 6/11/2002, B opponendosi ad ogni richiesta dall’attrice ed eccependo, preliminarmente, l’incompetenza del Giudice di Pace e la competenza della Corte d’Appello ex art. 33 L. 287/90. Alle udienze fissate e, in particolare, a quella del 4/2/2003, le parti precisavano i fatti, le difese ed eccezioni, nonché le loro richieste e conclusioni (artt. 320 e 321 c.p.c.); quindi la causa passava in decisione, previa l’esibizione di comparse conclusionali, nota spese e competenze ed esplicazione di discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre, in limine, accertare la validità ed efficacia della procura “in calce” alla comparsa di risposta rilasciata dalla convenuta B, tramite il suo asserito “direttore dell’Ufficio Legale” avv…X., agli avv.ti Villata – Degli Espositi – Mattei [leggesi, invece, in epigrafe della comparsa di costituzione e risposta della nominata Assicurazione “…B., con sede in…, in persona del LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, Avv. X. , rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Riccardo Villata e Andreina Degli Espositi del Foro di Milano e dall’avv. Maurizio Mattei del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, Borgo San Jacopo n. 8, giusta delega in calce al presente atto…”]. Nella fattispecie si nota, innanzitutto, che la persona che ha sottoscritto il “mandato”, redatto su foglio non collegato alla comparsa di costituzione e risposta (cioè l’avv. X), si è espressamente qualificata come “direttore” (dell’ufficio legale e contenzioso), e non “procuratore speciale della B”, come era stato, invece, indicato al primo rigo del “mandato” stesso, né come legale rappresentante pro-tempore, come, invece, era stato scritto nell’epigrafe di detta comparsa di risposta. Ora, a parte il fatto che solo gli AMMINISTRATORI hanno il potere di rappresentare in giudizio una società per azioni, la B non solo non ha esibito alcun atto dal quale risultasse che i direttori (dell’ufficio legale e contenzioso) venivano autorizzati a rappresentarla, quanto non ha prodotto lo statuto della società che desse indicazioni sul punto, o, eventualmente, facesse riferimento all’atto costitutivo (anch’esso, in questo caso, da esibire). Rilevasi


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