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Cassazione, sentenza 23 maggio 2003, n. 8169

Rca - pedone - danno biologico - tebelle e calcolo Fonte: ForoEuropeo

 

SSvolgimento del processo Con citazione del 6 e 7 febbraio 1990, Giuseppe Axxxxxxxxx, nella veste di parte danneggiata nel corso di un incidente stradale occorsogli in Milano il 12 febbraio 1998, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano il conducente dell’auto investitrice Rxxxx Mario, il proprietario dell’auto Sxxxxx Sandra e la impresa assicuratrice Ausonia assicurazioni spa (ora Milano assicurazioni spa) e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni morale, patrimoniali e biologico, conseguenti al suo investimento, mentre quale pedone attraversava la strada provinciale Paullese. Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, con sentenza dell’11 gennaio 1996 rigettava le domande del pedone, ravvisano la responsabilità esclusiva dell’incidente alla sua imprudenza. La decisione era appellata dal danneggiato, che ne chiedeva la riforma; resisteva l’assicuratrice e chiedeva la restituzione degli acconti versati, restavano contumaci le altre parti. Con sentenza del 9 giugno 1998 la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello, accertava che l’evento lesivo era stato provocato dal pari concorso di colpe tra il pedone ed il conducente investitore e procedeva alla liquidazione dei danni, applicando per il danno biologico le tabelle milanesi a punto del 1995 non aggiornate rispetto al tempo della liquidazione. Concedeva inoltre la rivoluzione monetaria sul danno liquidato a far data dal 10 ottobre 1995 e cioè dalla data della pronuncia negativa di primo grado. Contro la decisione ricorre lo Axxxxxxxxx deducendo due motivi di censura illustrati da memoria; resiste l’assicuratore Milano con controricorso e ricorso incidentale sul punto dell’an debeatur. Con ordinanza del 15 maggio 2002 questa Suprema Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio in ordine alle notifiche del ricorso incidentale a Rxxxx Mario ed a Sxxxxx Sandra, litisconsorzi processuali. L’adempimento risulta ritualmente compiuto. I ricorso sono stati previamente riuniti. Motivi della decisione Precede l’esame del ricorso incidentale dell’impresa assicuratrice, che concerne la questione pregiudiziale dell’an debeatur. Senonché il ricorso è sul punto inammissibile per assoluto difetto di specificità. La censura alla analitica motivazione della Corte di appello (ff 6 a 16 della motivazione) è così configurata: «la Corte di appello è partita con le stesse argomentazioni del tribunale, ha proseguito con il riconoscimento della piena ritualità della condotta di guida del Rxxxx, per concludere con una affermazione della colpa concreta di detto automobilista». Si tratta all’evidenza di assunti apodittici, contenenti asserzioni che non recano alcun puntuale riferimento all’ampia ed esaustiva motivazione data dai giudici del riesame. Esame del ricorso principale del danneggiato. Il ricorso merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi. Nel primo motivo si deduce l’error iuris ed il vizio della motivazione in ordina al risarcimento integrale del danno biologico ai valori attuali ed ai criteri di liquidazione adottati mediante la applicazione delle tabelle a punto. Il motivo si articola in due censure: a) una prima censura attiene all’errore valutativo compiuto dai giudici milanesi, i quali, nel provvedere alla liquidazione del danno, verificatosi il 12 febbraio 1988, per la liquidazione del danno biologico con esiti permanenti, hanno applicato nel giugno 1998 le tabelle a punto del 1995 anziché le migliori tabelle del 1996, così determinando una illogica e non motivata riduzione del danno, non liquidato come debito di valore ed in termini di attualità. La censura è fondata: questa Suprema Corte in due recenti decisioni ha precisato che: a) è un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro medio il punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, onde la decisione che ricorre a tali criteri non è di per sé censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione sul punto della peculiarità del caso (Cassazi


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