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Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 190

"Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003 Fonte: G.U.

 

IIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 49 e l'allegato B; Vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; Visto l'articolo 2, comma 5-quater della legge 26 maggio 2000, n. 137; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la decisione con la quale la Commissione europea in data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'articolo 6 della citata direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto, si intende per: a) impresa di assicurazione: un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, compresa l'impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; b) stabilimento: la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, compreso lo stabilimento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; c) veicolo: un autoveicolo quale definito nell'articolo 1, numero 1, della direttiva 72/166/CEE, compreso il veicolo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; d) aventi diritto al risarcimento: ogni persona avente diritto al risarcimento dei danni a seguito di sinistri causati dalla circolazione degli autoveicoli; e) Stato membro: Stato appartenente all'Unione europea o Stato appartenente allo Spazio economico europeo; f) Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente: il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente come definito nell'articolo 1, numero 4, della direttiva 72/166/CEE ovvero lo Stato membro di immatricolazione di un veicolo; g) fondo di garanzia: il fondo di garanzia previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, compreso il Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; h) ufficio nazionale per l'assicurazione: l'ufficio nazionale per l'assicurazione quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE, compreso l'Ufficio centrale italiano riconosciuto con decreto ministeriale 26 maggio 1971, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990; i) Stato terzo: Stato non appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico europeo. Art. 2. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce d


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