GGazzetta Ufficiale N. 175 del 30 Luglio 2003
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 22 luglio 2003
Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001,
n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5, della predetta legge
12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti
nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla
persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in
misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato
dall'ISTAT;
Visto il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il
quale gli importi di cui al comma 2 dell'art. 5 della predetta legge
5 marzo 2001, n. 57, sono stati aggiornati a decorrere dal mese
di aprile 2002;
Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del
19 maggio 2003;
Ritenuto di applicare agli importi aggiornati con il decreto
ministeriale 30 luglio 2002 la maggiorazione del 2,5% pari alla
variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese
di aprile 2003;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma
2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente
aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002, sono
ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti:
Euro 650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del
primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
Euro 37,95 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno
di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il Ministro: Marzano