Rcauto | 2007-12-03 - Pdf - Stampa |
Circolare Isvap: Sintetica informativa precontrattuale obbligatoria con l'Rca auto |
Saranno riassunti in modo chiaro le garanzie prestate, i diritti dell’assicurato, i doveri della compagnia. Fonte: ISVAP
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Le polizze assicurative danni, inclusa la R.C.auto, dovranno essere corredate da una sintetica informativa precontrattuale (la Nota informativa), nella quale sono riassunti in modo chiaro le garanzie prestate, i diritti dell’assicurato, i doveri della compagnia.
La disposizione, che mira ad accrescere la trasparenza dei contratti a beneficio del consumatore, è contenuta in un Regolamento attuativo del Codice delle Assicurazioni messo in pubblica consultazione dall’ISVAP sul sito www.isvap.it.
Il Regolamento disciplina anche:
- la trasparenza dei prodotti vita, per i quali vengono sostanzialmente confermate le disposizioni ISVAP del 2005;
- l’interpello, ovvero la possibilità di sottoporre all’ISVAP i nuovi prodotti da parte delle compagnie per averne una valutazione di conformità alla normativa;
- la pubblicità dei prodotti assicurativi.
Per le polizze danni poliennali, per le quali la Bersani bis ha concesso all’assicurato la facoltà di recedere annualmente, Il Regolamento obbliga le imprese a fornire allo stesso una speciale avvertenza in merito a tale diritto. Per le polizze infortuni e malattia viene richiesto che la nota informativa ne illustri la portata con esempi numerici.
Dallo scorso mese di settembre, in attuazione del Codice delle Assicurazioni, l’ISVAP ha emanato 3 regolamenti e ne ha messi in pubblica consultazione 7. Tra questi si segnalano in particolare i testi che disciplinano il margine di solvibilità individuale e di gruppo, la governance, i controlli interni, la compliance e la gestione dei rischi da parte delle imprese, le procedure di applicazione delle sanzioni alle compagnie. La relativa documentazione è consultabile sul sito dell’Autorità.
Si legga il Regolamento N. 9 del 14 novembre 2007
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'USO DI DENOMINAZIONE ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 308, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
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