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Corte Costituzionale n. 310 del 2003

Assicurazioni - trasporti aerei Fonte: GiurCost.it

 

RREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Riccardo CHIEPPA Presidente Gustavo ZAGREBELSKY Giudice Valerio ONIDA " Carlo MEZZANOTTE " Fernanda CONTRI " Guido NEPPI MODONA " Piero Alberto CAPOTOSTI " Annibale MARINI " Franco BILE " Giovanni Maria FLICK " Ugo DE SIERVO " Romano VACCARELLA " Paolo MADDALENA " Alfio FINOCCHIARO " ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo), convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 14, promosso con ordinanza del 26 aprile 2002 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mattonai Marino e Massetani Simonetta, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visti l'atto di costituzione di Massetani Simonetta, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2003 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; uditi l'avvocato Nino Scripelliti per Massetani Simonetta e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.– Il Tribunale di Firenze, nel corso di un procedimento di opposizione all’esecuzione di un provvedimento di rilascio per finita locazione, in cui il conduttore-opponente aveva dedotto di essere nelle condizioni, previste dall’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) per ottenere la sospensione dell’esecuzione medesima (e cioè aver superato il sessantacinquesimo anno di età ed essere sprovvisto di un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di altro immobile), con ordinanza emessa il 26 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2002, n. 14, che ha prorogato fino al 30 giugno 2002 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Il giudice a quo chiarisce che nei confronti del conduttore era stata convalidata, in data 12 aprile 1994, licenza per finita locazione per la scadenza del 31 dicembre 1995 ed era stata fissata come data dell’esecuzione il 30 giugno 1996; che la norma applicabile alla fattispecie al momento del deposito del ricorso andava individuata nell’art. 1 del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247 (Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo), convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 332, che aveva appunto differito al 31 dicembre 2001 le esecuzioni in favore dei soggetti in possesso degli anzidetti requisiti reddituali ed anagrafici (di cui all’art. 80, comma 20, della citata legge n. 388 del 2000), e che l’esecuzione era stata appunto sospesa fino a tale data ex art. 624 c.p.c. Successivamente il conduttore aveva chiesto un ulteriore differimento, invocando l’art. 1 del d.l. 27 dicembre 2001, n. 450, per effetto del quale le esecuzioni restavano sospese fino al 30 giugno 2002: tale istanza era stata accolta dal Giudicante con ordinanza del 25 febbraio 2002. Il Tribunale osserva, in punto di rilevanza, che le condizioni economiche del conduttore opponente risultano documentalmente e che l’esclusione dal beneficio della sospensione prevista dall’art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del


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Chi: GiurCost Fonte: GiurCost.it Link: http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0310s-03.ht








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