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Provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Putignano (BA) di rimessione alla Corte Costituzionale del D.L. n. 18/03.

L'ordinanza, inviata da Massimo Melpignano via email Fonte: StudioMelpignano

 

UUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 70017 PUTIGNAN0 (BA) -Via Roma. 31- Tel. 080/4911440 - Fax 080/4913469 RG.: n. 47/2003 CAUSA CIVILE: Dixx Donato Giovanni c Assyy Assicurazioni S.p.A. ORDINANZA La causa è stata riservata all'udienza del 14.05.2003 sulle conclusioni delle parti per decidere sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da parte attrice in riferimento al Decreto Legge 8 Febbraio 2003 n. 18 per violazione degli artt. 3 - 24 - 25 - 41 - 77 - 101 - 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui, a modificazione dell'art. 113 c. 2 del c.p.c., sottrae alla valutazione secondo equità i giudizi pendenti innanzi agli uffici del Giudice di Pace e relativi a contratti di massa di cui all'art. 1342 c.c. La parte attrice ha insistito per 1'accoglimento della eccezione riportandosi ai motivi indicati nelle note conclusive prodotte. La parte convenuta si è riportata alle proprie controdeduzioni sul punto chiedendo il rigetto della sollevata eccezione in quanto manifestamente infondata. FATTO E SVOLGIMENTO DELLA CAUSA Con atto di citazione notificato il 07.02.2003, Dixx Donato Antonio ha convenuto in giudizio la Assyy Assicurazioni per sentirla condannare: 1) in via principale, al pagamento della somma di € 167,72. in via equitativa ex art. 1226 c.c., per violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità; 2) in via subordinata, al pagamento della stessa cifra ex art. 2042 per risarcimento danni; 3) in via ancor più subordinata, alla restituzione della somma di € 167,72. Sempre con condanna alle spese di causa. Assumeva l'attore che 1'autorità garante delle comunicazioni e del mercato, con provvedimento n. 8546 del 28.07.2000 aveva accertato l'esistenza di un intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'art. 2 c. 2° della L. 287/90, da parte di 39 imprese di assicurazione operanti in Italia nel campo della RCA, tra cui la convenuta. Tale intesa, secondo l'autorità garante, aveva comportato un aumento del premio previsto in polizza di circa il 20%. Per effetto di tale accordo l'attore sosteneva di aver versato € 167,72 in più di quanto dovuto negli anni 1999 e 2000. Si costituiva ritualmente la società assicuratrice convenuta contestando l'avversa pretesa ed eccependo: la carenza di legittimazione attiva in quanto tale azione conseguente alla violazione della L. 287/90 non è consentita al consumatore finale; e la nullità della citazione per indeterminatezza; rilevava anche la sopravvenuta prescrizione del preteso diritto. In ogni caso, nel merito, riteneva infondata la domanda in quanto la vicenda amministrativa che aveva riguardato la società convenuta, non poteva interferire nei singoli rapporti contrattuali. Alla prima udienza la parte attrice chiedeva fosse sollevata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. n. 18 dell'8.02.2003 ritenuto in contrasto con gli artt. 3 - 24 - 77 -101 -102 -104 e 111 della Costituzione. La parte convenuta chiedeva il rigetto della eccezione e, comunque, breve termine per meglio controdedurre in merito alla proposta eccezione. Il giudice concedeva termine per concludere sul punto. All'udienza del 14.05.2003 il giudice si riserva sulle conclusioni delle parti, si ritiene il provvedimento in contrasto con gli art. 3 e 77 della Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Da un attento esame di tutti i motivi indicati nelle deduzioni di parte attrice, a proposito della illegittimità costituzionale del, D.L. 08.02.2003 n. 18, si ritiene che quanto disposto nello stesso sia in contrasto con gli arti. 3 e 77 della Costituzione. Il D.L. n. 18/03 è composto di due soli articoli. L'art. 1 recita "Il 2° comma dell'art. 113 del c.p.c. è sostituito dal seguente “Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede € 1.100,00 salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del C.C.". L'art. 2 invece prevede soltanto l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U. La motivazione d


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