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RCA: Giudice di Pace del Mandamento di Oria

Riattribuzione della classe di merito ed il conseguente ripristino della relativa tariffa, inviata da avv. De Nuzzo Fonte: avv. De Nuzzo

 

NN.379/03 Sent. N.216/03 RG N.398/03 Cron. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace del Mandamento di Oria dr. M. Mangia ha emesso la seguente S E N T E N.Z A iscritta al N.216/03 R.G. affari civili vertente tra: D.D. nato in … il … e quivi residente al… - c.f. …. - rappresentato e difeso dall'avv.to Frida Mazzuti per procura a margine dell'atto di citazione -Attore CONTRO ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A. corrente in Roma corso d'Italia 33 -Convenuta-contumace Avente ad oggetto: riconoscimento di classe di merito e rimborso di somme indebitamente riscosse. All'udienza del l7.07.03 l'attore concludeva riportandosi a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18.4.03 l'intestato attore convocava dinanzi a questa giustizia la s.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia per ottenere la riattribuzione della classe di merito goduta prima del 13.8.00 ed il conseguente ripristino della relativa tariffa con il rimborso di quanto da detta data indebitamente corrisposto a causa della maggiorazione del premio. Il tutto con vittoria delle spese giudiziali. Contumace la qui convenuta società assicuratrice, all'udienza del 17.7.03, la causa, comportando decisione in punto di diritto e ritenuta bastevole ai fini probatori la copiosa documentazione esibita, veniva riservata per la decisione con concessione di giorni cinque per il deposito di note. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda qui proposta dall'attore è fondata e va accolta. L'art. 12 della legge 990/69, così come sostituito dal comma 1 lett. d), dell'art. 126 del D.L.vo 173/95, dispone al 1° comma che i contratti d'assicurazione per la R.C.A. debbono essere stipulati a condizioni di polizza che prevedano "la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione" oppure, in alternativa, con clausola di franchigia che preveda un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno". Il comma 2 bis, aggiunto al richiamato articolo dall'art. 2, comma 4, D.L. 70/2000 convertito, con modifica-zioni, nella 26 maggio 2000 n.137, prevede infine una formula tariffaria mista, definita dal legislatore “bonus-malus con franchigia assoluta”, che la società d'assicurazione ha l'obbligo di concedere su richiesta del contraente assicurato. Nel contratto assicurativo intercorso tra le parti, appartenente alla prima delle due ipotesi del comma 1 nella forma tariffaria "bonus-malus", la variazione della classe di merito, determinante l'oscilla-zione in più o in meno dell'ammontare del premio, è condizionata, giusta la richiamata normativa, dal verificarsi o meno di sinistri stradali nel corso di un certo periodo". Orbene mentre l’interpretazione “ad litteram" di tale ultima condizione indurrebbe a ritenere operativa l'applicazione della variazione "in malus" al solo verificarsi di un sinistro in cui rimanesse coinvolto l’assicurato una lettura organica della norma, inserita nel contesto in cui è chiamata ad operare, induce ad escludere tale automatismo: perché la formula, come posta e strutturata tende non solo a premiare l’assicurato virtuoso -il riferimento "al merito" delle classi rinforza tale convincimento, - quanto a porsi in direzione a lui favorevole quale parte più debole del sinallagma contrattuale: si da dover necessariamente richiamare, quale elemento rilevante della variazione "in malus", la sua responsabilità, puranco concorsuale, nella causazione dell’evento dannoso. Pertanto va detto, siccome da questo giudice ritenuto, che la richiamata formula trova il proprio presupposto applicativo: "in bonus" qualora nel periodo in esame in nessun incidente sia stato coinvolto l'assicurato ed "in malus" qualora di un eventuale avvenuto sinistro possa, in ipotesi e di poi in punto di fatto, ritenersene responsabile talché proprio in ragione di sua conclamata responsabilità, la di lui società potrebbe essere chiamata o sia stata a costretta a risarcirne il danno. Siffatto argomentare trova conforto nella giurisprudenz


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Chi: Spataro Fonte: avv. De Nuzzo Link: http://www.pcdassociati.it/








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