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Rca: Giudice di Pace del Mandamento di Oria, dr. M. Mangia

Riconoscimento della classe di merito, inviata da De Nuzzo Fonte: De Nuzzo

 

NN.320/03 Sent N.487/02 RG N.389/03 Cron. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace del Mandamento di Oria dr. M. Mangia ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.487/02 R.G. affari civili vertente tra: A.A. –CF…. res.te in …. rappresentato e difeso dall'avv.Cosimo Saracino per procura a margine dell'atto di citazione -Attore CONTRO SARA ASSICURAZIONI S.P.A. corrente in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Paola per mandato in calce alla copia notificata dell'attodi citazione -Convenuta Avente per oggetto: riconoscimento della classe di merito nella R.C.A. All'udienza del 14.7.03 le parti concludevano come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5.9.02 A.A., assicurato per la R.C.A. presso la Sara Assicurazioni s.p.a., questa convocava, dinanzi a questa giustizia, per vedersi riconoscere la classe di merito da lui tenuta, prima di un incidente nel quale era rimasto coinvolto nel 1998 ed in ragione del quale la società assicuratrice gli aveva, dal detto anno, modificando la classe assegnatagli, aumentato il premio da corrispondere. Rappresentava che, nonostante tempestiva diffida a non risarcire comunque il danno, in favore di colui che riteneva essere stato il suo danneggiante, la società definiva, con il detto, il sinistro in via concorsuale con l'attore: il quale invece con definitiva sentenza di quest'ufficio per quel sinistro era stato di poi scagionato da ogni responsabilità. Chiedeva pertanto che gli fosse riconosciuta la classe di merito ricoperta anteriormente al sinistro ed il rimborso di quanto in eccesso pagato in conseguenza dell'illegittimo declassamento: in uno con interessi legali e ristoro delle spese giudiziali. Si costituiva la società assicuratrice preliminarmente eccependo la prescrizione di cui al 2° comma dell'art. 2952 c.c. del diritto dell'attore e rilevando nel merito la correttezza da lei tenuta nella gestione del sinistro ed eccependo non essere a lei opponibile la sentenza richiamata dall'attore dacché, a lei estranea, non poteva fare stato nei suoi confronti: chiedeva pertanto il rigetto dell'avversa domanda con vittoria delle spese di lite. Rigettata con motivata ordinanza la richiesta, avanzata dalla convenuta di ammissione a testimoniare del sig. I.R. a conferma della dichiarazione a sua firma in atti, la causa, recepite le conclusioni delle parti, all'udienza del 14 luglio 2003 veniva riservata per la sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Si ritiene che la questione qui posta vada decisa più che secondo principi generali in materia –se cioè possa ritenersi legittimo il ritocco in "malus", operato dalla società assicuratrice per la R.C.A., della classe di merito del proprio assicurato in presenza di sentenza giudiziale che ne esclude la responsabilità nell'occorso sinistro (vedasi ampie motivazioni sul punto in sentenza di quest'ufficio 6.8.03 nella causa D'Angeli c/ Assitalia) -quanto, invece, secondo la particolarità della questione qui posta all'esame del giudicante ed alla luce delle risultanze probatorie in atti che chiaramente ne evidenziano la peculiarità. Invero la raccomandata R.R. del 22.5.98, ricevuta dalla Sara Assicurazioni il 25 successivo, l'attore, con riferimento all'incidente stradale con avvenuto in Oria il 26.4.98, invitava la società qui convenuta, assicurante per la R.C.A. la sua auto, "a non risarcire il danno, neanche in via concorsuale, .se non nell’impossibile caso di provvedimento giudiziale". Va premesso che giurisprudenza costante e condivisa rileva nella gestione "ante causam" del sinistro l'istituto di cui agli artt. da 1703 a 1730 del codice civile intercorrente tra l'assicurato e società assicuratrice; "la quale in base al relativo patto, assume la gestione del risarcimento del danno del proprio assicurato ponendosi nei confronti di questi come un "mandatario in rem propriam" ed in quanto tale tenuto insieme al proprio a curare, interesse quello dell'assicurato" Cass. 3548/90), ed a ritenere (Cass. 2177/94) potersi configurare un' ipot


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Chi: Spataro Fonte: De Nuzzo Link: http://www.pcdassociati.it








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