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Ordinanza emessa il 29 luglio 2003 dal giudice di pace di Palestrina

Giudizio secondo equita' avanti al giudice di pace - Esclusione per le controversie relative ai c.d. contratti di massa di cui all'art. 1342 cod. civ. Fonte: G.U.

 

aatto N. 793 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 luglio 2003. Sommario: Ordinanza emessa il 29 luglio 2003 dal giudice di pace di Palestrina nel procedimento civile vertente tra Marsili Tarquinio e RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. Procedimento civile - Giudizio secondo equità avanti al giudice di pace - Esclusione per le controversie relative ai c.d. contratti di massa di cui all'art. 1342 cod. civ. - Conseguente appellabilità dinanzi al Tribunale delle sentenze emesse in tali giudizi dal giudice di pace, pur se di importo inferiore a 1100 euro - Compressione del diritto di difesa (stante la dilatazione dei tempi di giustizia e l'obbligatorietà della difesa tecnica in appello) - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. contraenti forti - Contrasto con i limiti alla libertà di iniziativa economica privata. - Decreto-legge 8 febbraio 2002, n. 18, art. 1, sostitutivo dell'art. 113, comma secondo, del codice di procedura civile. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104. gazzetta: GU n. 40 del 8-10-2003 Testo: IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 157 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003, trattenuta in decisione all'udienza del 15 luglio 2003, tra Tarquinio Marsili, elettivamente domiciliato in Palestrina, via A. Sbardella 10, presso lo studio dell'avv. Domenico Cautela, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione, attore, e RAS riunione adriatica di sicurta' S.p.a. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Roma in forza di procura generale alle liti conferita con atto a rogito notaio Monica Grammatica di Milano in data 5 marzo 2003 rep. n. 1806 e dall'avv. Giovanni Iasilli in virtù di delega a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio di quest'ultimo in Velletri, via Lata 217E (c/o lo studio dell'avv. Pietro Costa), convenuta. Oggetto: restituzione somma:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Tarquinio Marsili conveniva in giudizio la Ras Ass.ni S.p.a. onde ottenere la restituzione della somma di Euro 151,42 pari al 20% di Euro 757,09 totale dei premi che l'attore ha corrisposto alla convenuta nel periodo dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 1998 oltre interessi e rivalutazione dalle date di pagamento al soddisfo, salva differente cifra che si riterrà da liquidarsi in via equitativa ex art. 113 secondo comma c.p.c. L'attore, a sostegno della propria domanda, deduceva che l'autorità garante delle comunicazioni e del mercato, con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, accertata l'esistenza di un accordo tra compagnie assicurative in ordine ai prezzi praticati alle polizze per la r.c.a. con notevole aumento dei premi, comminava alla Ras Ass.ni, unitamente alle altre compagnie una sanzione pecuniaria per violazione della legge n. 287/1990 avendo le stesse attuato una pratica restrittiva della concorrenza. Per effetto di tale accordo e della partecipazione della compagnia di assicurazioni convenuta al predetto «cartello», l'attore sosteneva di aver sopportato un esborso nel pagamento della polizza obbligatoria sulla R.C.A. pari al 20% dell'intera somma versata quantificabile in Euro 151,42. All'udienza di comparizione si costituiva la RAS Ass.ni .S.p.a., con deposito di comparsa di risposta con la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e contraddittorietà della narrativa. Eccepiva inoltre l'incompetenza ratione materiae del giudice di pace adito, precisando inoltre che doveva ritenersi competente la Corte di Appello di Milano, ove la convenuta ha sede legale e in subordine l'incompetenza per territorio per essere competente il giudice di pace di Milano. Nel merito eccepiva che la vicenda amministrativa, che pur aveva riguardato, tra le altre, la compagnia


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Chi: Spataro Fonte: G.U. Link: http://www.lexia.it/cortecost/lmsg.asp?search=equi








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