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Rca: Cassazione - Sezione III civile - Ordinanza interlocutoria 3 luglio-17 ottobre 2003 n. 15538

Rimborsi rca - Remissione alle sezioni unite.

Fonte: Cassazione

 

((Presidente Cartone; Relatore Manzo; difforme - Scardaccione; Ricorrente Unipol compagnia di assicurazioni Spa; Controricorrente Rxx)

Svolgimento del processo

1. Mario Rxx conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Avellino la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a., deducendo di aver concluso con tale Compagnia un contratto di assicurazione r.c.a., nel contesto del quale sarebbe stato pattuito un premio dall’ammonta re illegittimo, in quanto influenzato dalla partecipazione della società assicuratrice, ad un’intesa restrittiva della concorrenza. L’attore deduceva che la società convenuta per tale comportamento era stata destinataria, unitamente a varie imprese concorrenti, di una decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva applicato una sanzione pecuniaria. Chiedeva quindi che la convenuta fosse condannata alla restituzione, in suo favore, della parte del premio (quantificata nel 20%) corrispondente al sovrapprezzo praticato per effetto del l’intesa. La convenuta contestava la domanda ed eccepiva l’incompetenza per materia del Giudice di Pace, per essere competente la Corte d’appello, a norma dell’a 33 della legge n. 287 del 1990. 11 Giudice di pace, rigettata l’eccezione di incompetenza, accoglieva la do manda, condannando la convenuta alla restituzione, a favore dell’attore, della somma di lire 151.684 .(Euro 78,34), oltre interessi. Avverso tale sentenza la Compagnia Unipol s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Mario Rxx resiste con controricorso. La Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 33, comma 2 della legge 10 ottobre 1990, p. 287 e dell’art. 2033 cc. nonché l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza impugnata, lamentando il rigetto dell’eccezione d’incompetenza per materia. 11 Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere sia che legittimate all’azione fossero esclusivamente le imprese non aderenti al cartello, sia che l’azione dovesse qualificarsi come restitutoria, ai sensi dell’art. 2033 c.c., come tale estranea all’ambito di applicazione dell’art. 33 della legge indicata. L’errore consisterebbe in ciò che, per un verso, la competenza della Corte d’appello era attribuita dal legislatore ratione materiae e non con riferimento ai soggetti e che, per altro verso, il criterio di competenza dettato non poteva essere eluso attraverso il mutamento della qualificazione giuridica della pretesa azionata. In ogni caso anche volendo per ipotesi fare applicazione dell’art. 2033 cc. l’azione restitutoria dove va necessariamente conseguire ad una dichiarazione di nullità (derivata) del contratto tra le parti: accertamento questo devoluto alla Corte d’appello.

3. Su questione analoga a quella oggi posta all’attenzione del Collegio, ha già pronunziato la Corte di cassazione con sentenza 9 dicembre 2002, n. 17475. In questa decisione, muovendo da un’interpretazione complessiva della legge n. 287 del 1990, la Corte è pervenuta alla conclusione che l’azione volta ad ottenere la nullità delle intese, escluderebbe «una qualsivoglia soglia di interesse in testa a soggetti che non siano essi stessi partecipi di quello stesso livello operativo, e rivestano invece la mera veste di consumatori finali, non potendo in alcun modo reagire su di essi l’esistenza in sé delle “intese”». 11 consumatore finale non sarebbe dunque legittimato ad adire la Corte d’appello per far valere la nullità dell’intesa, potendo consistere piuttosto il suo ruolo «nella sollecitazione dell’esercizio dei poteri da parte degli organi individuati dalla stessa legge 287/90 in quella che si rileva la sua componente più propriamente pubblicistica». Anche l’azione di risarcimento del danno, in stretta connessione con le azioni di nullità e con l’inibitoria, lascerebbe presuppone una tipologia di danni «stretta mente connessa alle tematiche dell’impresa e della sua presenza nel mercato». In conclusione il consumatore non sarebbe legittimato ad adire l


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Chi: Spataro Fonte: Cassazione








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