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Cassazione Sezione III civile Sentenza 3 dicembre 2002, n. 17152

Insidie stradali Fonte: ForoEuropeo.it

 

SSvolgimento del processo Con atto notificato il 6.12.1990, Dxxxxxxxxxxxxx Antonio conveniva davanti al tribunale di Sondrio Dwwwwwwww Silvio, il comune di Mazzo di Valtellina e Pbbbbbbbbb Enrico, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, assumendo che il 6.9.1987, mentre percorreva con la sua auto la strada Grosotto-Mazzo, si era trovato improvvisamente la strada interamente ostruita da una barriera di sacchi di sabbia, contro cui, nonostante la frenata, si era schiantato. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza depositata il 6.7.1998, accertato il concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura del 50% della somma di 67.764.850, oltre rivalutazione ed interessi. Proponevano appello i convenuti. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 21.11.2000, rigettava la domanda nei confronti del Dwwwwwwww e confermava nel resto la sentenza impugnata. Riteneva la corte di merito che andava affermata la responsabilità del comune e del sindaco Pbbbbbbbbb, poiché la barriera di sacchi ostruiva tutta la strada e non era segnalata. La corte riteneva che era accertata la rimozione di altra barriera posta all'imbocco della strada, in modo da renderla transitabile; che la barriera di sacchi costituiva un'insidia poiché era imprevedibile e non facilmente avvistabile su una strada a scorrimento veloce; che, poiché la barriera era apposta all'uscita di una curva, era difficile stabilire a quale distanza essa fosse avvistabile, tenuto conto che per il colore dei sacchi la barriera si mimetizzava con l'ambiente, anche se la distanza teorica era a circa 100/130 metri. Inoltre riteneva la corte che la responsabilità del comune derivava anche dalla violazione del disposto dell'articolo 8 del codice della strada all'epoca vigente, che prevedeva l'apposizione di segnalazioni per eventuali ostacoli sulla strada. Secondo la corte sussisteva il concorso di colpa del danneggiato, poiché egli procedeva a velocità non inferiore a 110 km/h, e quindi superiore a quella che poteva tenersi in quella strada (pari a 100 km/h), e poiché egli sapeva che la strada da lui percorsa si trovava in area evacuata fino a poche ore prima, per la nota alluvione della Valtellina, per cui avrebbe dovuto tenere una velocità moderatissima ed una condotta di guida attenta. Secondo la corte andava respinto l'appello del Pbbbbbbbbb, sindaco del comune, ravvisando la sua colpa grave nell'aver autorizzato la rimozione degli ostacoli all'imbocco della strada, senza contemporaneamente rimuovere anche quelli posti lungo il percorso. Avverso questa sentenza hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione Pbbbbbbbbb Enrico ed il comune di Mazzo. Resiste con autonomi controricorsi Dxxxxxxxxxxxxx Antonio, che ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, entrambi i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 c.c. e 41, comma 2, c.p., in relazione all'articolo 366, n. 3, c.p.c., nonché la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamentano i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la barriera di sacchi integrasse un'insidia stradale; che, allorché il fatto del danneggiato abbia interrotto la connessione dei fatti privando il fatto illecito antecedente di efficacia causale, non può affermarsi la responsabilità del terzo; che tanto si è verificato nella fattispecie, in quanto la stessa corte territoriale ha riconosciuto che, se il Dxxxxxxxxxxxxx avesse guidato con la dovuta prudenza, avrebbe avuto la possibilità di arrestare l'auto nello spazio di avvistamento della barriera; che, quindi, la motivazione della sentenza violava i principi in tema di causalità efficiente o causalità giuridica. Con il secondo motivo dei rispettivi ricorsi, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. con riferimento al


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Chi: Spataro Fonte: ForoEuropeo.it Link: http://www.foroeuropeo.it/sen/cas/02/17152.htm








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