((Provvedimento n. 2222).
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995,
recanti l'attuazione, rispettivamente delle direttive 92/96/CEE e
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge
9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite
dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonchè la soppressione della
Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5,
comma 1, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792,
come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali
stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo è necessario
aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo
stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori
professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei
dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli
assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di
copertura è stabilito annualmente per classi di volumi di affari,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1984, n. 355, con il quale è stato fissato
l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985,
nonchè il prospetto relativo al certificato di assicurazione
allegato al decreto ministeriale stesso;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416 del
28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio
2000, n. 2, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di
copertura di detta polizza per l'anno 2000 e sono state apportate
modifiche al prospetto allegato al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2133 del
4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre
2002, n. 288, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di
copertura di detta polizza per l'anno 2003;
Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 15 gennaio 2003 sulla
intermediazione assicurativa;
Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della
polizza di cui sopra per l'anno 2004;
Considerato che la citata direttiva 2002/92/CE del 9 dicemb