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Legge - Pdf - Stampa

ISVAP, PROVVEDIMENTO 13 novembre 2003

Gazzetta Ufficiale N. 267 del 17 Novembre 2003
Determinazione per l'anno 2004 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. Fonte: G.U.

 

((Provvedimento n. 2222). L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima; Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5, comma 1, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione nell'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente per classi di volumi di affari, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1984, n. 355, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonchè il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso; Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2000 e sono state apportate modifiche al prospetto allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984; Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2133 del 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2002, n. 288, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 2003; Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 15 gennaio 2003 sulla intermediazione assicurativa; Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 2004; Considerato che la citata direttiva 2002/92/CE del 9 dicemb


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