((Provvedimento n. 2223).
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge
9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite
dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonchè la soppressione della
Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1999, con il
quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del
decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali
relative alla costituzione e al funzionamento del Fondo di garanzia
di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984,
n. 792;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 1950
dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del
16 ottobre 2001, recante modifica delle norme concernenti la
costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per
l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma 1, lettera
f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto
legislativo n. 373/1998, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di
garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura
dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore
allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente
dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e'
fissata annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP,
tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del
volume di affari dei mediatori stessi;
Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP n. 2134 del
4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del
9 dicembre 2002, con il quale è stata determinata la misura del
contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 2003;
Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura
del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
per l'anno 2004;
Considerato che non vi sono elementi che giustifichino l'aumento,
per l'anno 2004, della misura del predetto contributo già fissata
per l'anno 2003 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP n. 2134 del 4 dicembre 2002;
Dispone:
Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984,
n. 792, per l'anno 2004, è fissato nella misura dello 0,50% delle
provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione
e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2003.
Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2003
Il presidente