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DIRETTIVA 20 ottobre 2003

Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti
di servizi assicurativi. Anno 2003.
Gazzetta Ufficiale 20-11-2003, n. 270, Serie Generale

 

IIL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni inmateria di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare,l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte delConsiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi diinformazione e orientamento, promossi dalle associazioni deiconsumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di serviziassicurativi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri peril cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamentorivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158; Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, cheprevede l'emanazione di direttive relative alle modalità dipresentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e lascelta degli stessi nonchè ai criteri di erogazione del contributo; Viste la deliberazione del CNCU adottata nella seduta del 25 luglio2003, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previstodall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio2001, n. 274, di destinare la somma di euro 252.000,00 alcofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni deiconsumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura delcofinanziamento ammissibile nonchè di fissare in euro 18.000,00 illimite massimo del contributo erogabile; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina deidiritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4,comma 2, che stabilisce che il CNCU «si avvale, per le proprieiniziative, della struttura e del personale del Ministerodell'industria, del commercio e dell'artigianato»; E m a n ala seguente direttiva: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva si intende per: a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni inmateria di apertura e regolazione dei mercati; b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercioe dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per ilcofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamentorivolti agli utenti di servizi assicurativi; c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti dicui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281; d) Associazione: Associazione di tutela dei diritti deiconsumatori e degli utenti, così come definita all'art. 2,lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281; e) Programmi: programmi di informazione e di orientamentopromossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivoltiagli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazioneobbligatoria della responsabilità civile derivante dallacircolazione di veicoli a motore; f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazionedel mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita'produttive. Art. 2. Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento 1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscrittadal rappresentante legale dell'Associazione e deve pervenire in bustachiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive -Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela deiconsumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti deiconsumatori - Via Molise n. 2, 00187 Roma. 2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro iltrentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della presente direttiva. Per le domande inviate amezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione. 3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che leAssociazioni intendono realizzare devono contenere una descrizionegenerale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi: a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporaledelle fasi di realizzazione; b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori perla loro misurazione. 4. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art.


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