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Assicurazione obbligatoria contro i rischi relativi alle calamità naturali

L'agcm investita del problema. Fonte: Agcm

 

SSegnalazione/Parere ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I RISCHI RELATIVI ALLE CALAMITA' NATURALI DATI GENERALI articolo (L.287/90) 22-Attività consultiva rif AS270 decisione 20/11/2003 invio 20/11/2003 PUBBLICAZIONE bollettino n. 46/2003 SEGNALAZIONE/PARERE mercato (7530) Assicurazione sociale obbligatoria (L) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA destinatari Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell'Economia e delle Finanze Ministro dell'Interno Ministro delle Attività Produttive Testo Segnalazione/Parere L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "Autorità"), nel rammentare di essere già intervenuta nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in merito all'assicurazione dei rischi relativi alle calamità naturali11 [Segnalazione dell'Autorità del 12 aprile 1999, caso AS168, in merito all'articolo 38 del disegno di legge recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail e l'Enpals, nonché disposizioni in materia di occupazione" (atto Camera n. 5809, XIII Legislatura).], intende nuovamente formulare le proprie osservazioni in ordine alle disposizioni oggi contenute nel disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)". Si tratta in particolare delle previsioni di cui all'articolo 40 del disegno di legge in esame, titolato "Disposizioni in materia di protezione civile", ove si prevede che venga emanato, entro centottanta giorni, un Regolamento, che contenga "disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente [agli] obiettivi di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali". A tal fine il testo indica i principi e i criteri cui dovranno attenersi le disposizioni regolamentari, prevedendo tra l'altro: · l'introduzione di un obbligo di assicurazione, attraverso l'estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle nuove polizze contro l'incendio dei fabbricati e l'estensione graduale di tale copertura alle polizze incendio già esistenti; · la definizione degli elementi costitutivi del rapporto di assicurazione in merito ai rischi oggetto di copertura, all'entità del capitale assicurato, alle franchigie e ai limiti di indennizzo, nonché alle modalità di liquidazioni dei danni; · l'indicazione delle modalità di calcolo dei premi, i quali devono essere correlati "anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori"; · il ricorso ad uno consorzio di coriassicurazione obbligatorio tra le imprese, che ha anche il compito di gestire un fondo per l'indennizzo dei danni subiti dai fabbricati non assicurati. L'Autorità ritiene che la soluzione prescelta con la disposizione in esame generi un assetto ibrido del settore che potrebbe compromettere l'esplicarsi della concorrenza a danno dei consumatori e del benessere complessivo. Fino ad oggi lo Stato si è reso garante dell'intervento a seguito di calamità naturali, fornendo di fatto una sorta di assicurazione implicita. Le risorse utilizzate sono quelle derivanti dalla fiscalità generale e, pertanto, il premio di tale forma di assicurazione implicita è risultato collegato al reddito degli individui e non al valore di ricostruzione e al grado di esposizione al rischio degli immobili. Con l'articolo 40 della Finanziaria, ed in particolare con la previsione contenuta nella lettera h) del disegno di legge, che stabilisce l'esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, il legislatore ha manifestato la volontà di sostituire all'intervento dello Stato il ricorso al mercato per l'assicurazio


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Chi: Spataro Fonte: Agcm Link: http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/SEGNALA.NSF/1ad5b








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