Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Articolo - Pdf - Stampa

Corte Costituzionale 233 del 2003

Danno morale e patrimoniale Fonte: Giurcost.it

 

SSENTENZA N.233 ANNO 2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Riccardo CHIEPPA Presidente Valerio ONIDA Giudice Carlo MEZZANOTTE " Fernanda CONTRI " Guido NEPPI MODONA" Piero Alberto CAPOTOSTI " Annibale MARINI " Franco BILE " Giovanni Maria FLICK " Francesco AMIRANTE " Ugo DE SIERVO " Romano VACCARELLA " Paolo MADDALENA " Alfio FINOCCHIARO " ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, promosso con ordinanza del 20 giugno 2002 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Manetti Luciano ed altri contro Ingretolli Daniela ed altri, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2003. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’11 maggio 2002, depositata il 20 giugno 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 cod. civ. In punto di rilevanza, il rimettente espone di doversi pronunciare su domande di risarcimento del danno morale avanzate dagli eredi di persone decedute in un sinistro stradale nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stesso. Aggiunge che nessuna delle parti è riuscita a superare la presunzione di colpa in pari misura concorrente posta a carico di ciascuno dei conducenti dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., cosicché le suddette domande risarcitorie dovrebbero essere respinte, stante la limitazione posta dall’art. 2059 cod. civ., dovendo – per diritto vivente – escludersi la risarcibilità, ex art. 185 cod. pen., del danno morale nel caso in cui la responsabilità dell’autore del fatto illecito, pur astrattamente costituente reato, sia accertata in base ad una presunzione di legge e non in base all’oggettiva ricostruzione del fatto. La previsione di risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge, contenuta nella norma impugnata, sarebbe tuttavia lesiva del diritto fondamentale dell’individuo alla serenità morale, tutelato dall’art. 2 Cost., oltre ad essere fonte di inique ed ingiustificate disparità di trattamento, tali da violare il principio di eguaglianza. Sotto altro aspetto, essa avrebbe prodotto – per effetto di orientamenti giurisprudenziali nel tempo consolidatisi – ingiustificate duplicazioni risarcitorie, contrastanti con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, rispetto al tertium comparationis rappresentato dall’art. 2043 cod. civ. Con riguardo al primo dei profili considerati, il rimettente osserva che la norma impugnata si fonderebbe, in definitiva, sull’assunto secondo cui i diritti della personalità non costituiscono elementi del patrimonio del titolare e la loro lesione non darebbe perciò luogo a risarcimento. Siffatto assunto non potrebbe tuttavia trovare cittadinanza nell’ordinamento costituzionale, posto che tutti i diritti della personalità, nessuno escluso, ricevono tutela dagli artt. 2 e 3 Cost., come è del resto riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sia dalla migliore dottrina. Né, d’altro canto, potrebbe sostenersi che la sofferenza morale causata dalla perdita di un prossimo congiunto non sia tutelata da alcun precetto costituzionale e quindi – non costituendo un diritto della personalità – non possa essere risarcita se non nei limiti stabiliti dall’art. 2059 cod. civ. L’assurdità di una simile tesi, sul piano giuridico, risulterebbe – secondo il rimettente - palese ove si consideri che, secondo l’orientamento prevalente della dottrina, della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale, l’art. 2 Cost. sancisce il valore assoluto della persona umana ed è norma a contenuto pre


Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

Chi: Spataro Fonte: Giurcost.it








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In